Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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1.2.5.2 Sezione 2: Delimitazione di zone edificabili

Art. 40

Conformemente al capoverso 1, la delimitazione delle zone edificabili deve avvenire in modo tale da creare insediamenti compatti. A tal fine, può rivelarsi opportuno ricorrere a linee di demarcazione degli insediamenti. Per non compromettere l’imperativo di concentrazione, il concetto di insediamento compatto andrà inteso in senso stretto: non sarà incorporato quindi in una zona edificabile qualsiasi raggruppamento casuale di costruzioni. Un azzonamento sarà giustificato soltanto se il gruppo di abitazioni in questione presenta la qualità dell’insediamento. È il caso, per esempio, di un complesso concepito come entità a se stante e composto da almeno dieci edifici abitati. Le abitazioni che rispondono ai criteri dell’insediamento sono le classiche costruzioni che si ritrovano in una zona edificabile, vale a dire quelle ad uso abitativo, commerciale e industriale. Le piccole zone edificabili, realizzate per soddisfare le esigenze personali di singoli individui, continuano a non essere ammesse.

Diversamente dalla LPT del 1979, ai Cantoni e ai Comuni non viene più prescritto in termini generici, quali territori vanno inclusi nelle zone edificabili. Nel nuovo articolo dell’AP-LSTe si intendono piuttosto sottolineare i requisiti che deve possedere un terreno per essere incorporato in una zona edificabile. Tali requisiti sono elencati nel capoverso 2.

Continueranno ovviamente a essere incorporati in una zona edificabile soltanto terreni idonei all’edificazione (cfr. frase introduttiva all’art. 15 LPT)34. Diversamente dal diritto vigente, i concetti di «già edificati in larga misura» (art. 15 lett. a LPT) e di «urbanizzati» (Art. 15 lett. b LPT) non vengono più esplicitati, il che non significa naturalmente che questi aspetti non siano più importanti nella scelta del terreno da azzonare. La decisione di sottacerli dipende piuttosto dal fatto che sono entrambi impliciti nel concetto di idoneità: se un nuovo azzonamento consente di colmare lacune edilizie in una zona ampiamente edificata, il terreno in questione sarà sempre e comunque adatto a essere edificato. Questo risulta non da ultimo dal fatto che viene preso in considerazione il principio costituzionale dell’utilizzazione misurata del suolo. Parimenti, sono ritenuti idonei all’edificazione soltanto i terreni già urbanizzati.

Conformemente alla lettera b, un terreno può essere azzonato soltanto se ne sussiste il fabbisogno. L’esigenza di un dimensionamento delle zone edificabili proporzionale al fabbisogno è già espressa nel diritto vigente (at. 15 lett. b LPT). Considerato che, al tempo, si definivano per la prima volta zone edificabili conformi al diritto federale, appariva giudizioso lasciare agli enti pianificatori un orizzonte di 15 anni per dimensionare le loro zone edificabili. Oggi, la situazione è però diversa, perché non si tratta più di una prima delimitazione di queste zone, bensì di un ampliamento puntuale. Se si fissasse per legge un orizzonte temporale per il dimensionamento delle zone edificabili, si correrebbe il rischio di far scattare degli automatismi di ampliamento: sulla scorta dello stato raggiunto dopo 15 anni, la zona edificabile potrebbe infatti essere ampliata sulla base di un presunto fabbisogno rapportato su altri 15 anni. Se

34 Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità, cfr. FLÜCKIGER, Commento alla LPT, art. 15 n. marg. 42 segg.