Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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si utilizzasse un criterio temporale come punto di riferimento, le zone edificabili, che hanno già raggiunto in molti luoghi dimensioni molto grandi35, continuerebbero ad espandersi. Per questa ragione il nuovo avamprogetto di legge non prevede alcun termine temporale per il dimensionamento delle zone. I nuovi azzonamenti, se nuovi azzonamenti devono essere fatti, saranno realizzati unicamente se ne esiste un fabbisogno effettivo, il che verrà stabilito a livello regionale e non più comunale. Non dovranno più verificarsi casi in cui in un Comune venga azzonato nuovo terreno edificabile quando nel Comune vicino vi sono ancora riserve considerevoli di zone edificabili. Il fabbisogno di terreno edificabile dovrà pertanto essere calcolato di concerto tra i Comuni, prescindendo dai confini territoriali. L’esigenza di una prospettiva «regionale» si rifà al ben noto concetto di «regione»: i Cantoni di dimensioni più importanti si sono già avvalsi, per esempio, di piani direttori regionali. La nozione di «regione» è inoltre sancita nella legge federale sulla politica regionale. Per quanto riguarda le dimensioni delle zone edificabili, va osservato anche l’articolo 28 capoverso 1 lettera a AP-LSTe, secondo cui i Cantoni sono appunto tenuti a indicare nei loro piani direttori le dimensioni delle superfici insediative sia a livello complessivo sia nei singoli Comuni. Il dimensionamento delle zone edificabile diventa pertanto una questione rilevante anche a livello cantonale. Spetterà al Consiglio federale (cpv. 3) disciplinare le modalità specifiche per determinare il fabbisogno di terreni edificabili.

Nella lettera c si precisa che possono essere azzonati soltanto terreni di cui i costruttori dispongono effettivamente; il terreno edificabile deve essere quindi anche urbanizzato. Questa disposizione intende contrastare la tesaurizzazione del suolo. La prescritta «disponibilità» può essere garantita in diversi modi, tra cui, ad esempio, mediante contratti con i proprietari fondiari.

Nel capoverso 3 si attribuisce al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni esecutive. Sono in particolare menzionate le prescrizioni concernenti la determinazione del fabbisogno di terreni edificabili. La molteplicità dei metodi attualmente in uso fa sì che ogni Cantone affronti in modo diverso la questione di un dimensionamento opportuno delle zone edificabili, di centrale importanza per un’utilizzazione parsimoniosa del suolo. In futuro dovrà vigere un parametro uniforme.

1.2.5.3 Sezione 3: Urbanizzazione all’interno delle zone edificabili

Art. 41 Principi

Il capoverso 1 corrisponde essenzialmente all’articolo 19 capoverso 2, primo periodo LPT36. La responsabilità dell’urbanizzazione continua ad essere degli enti pubblici.

Nel capoverso 2 vengono disciplinati i requisiti da soddisfare affinché un terreno sia considerato urbanizzato.

La lettera a coincide in larga misura con l’articolo 19 capoverso 1, primo periodo LPT37. L’espressione «vi è accesso sufficiente» del diritto vigente è tuttavia troppo

35 Cfr. «Statistica delle zone edificabili della Svizzera», UFFICIO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (ARE), Berna, 2007.

36 Cfr. Messaggio del 30 maggio 1994 concernente una revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), FF 1994 III 975 seg.