Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti all’inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l’autorità competente è tenuta ad allestire un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (cfr. art. 44a della Legge sulla protezione dell’ambiente40 e art. 9 cpv. 4 dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico41). Per limitare il traffico privato verso edifici e impianti che generano molto traffico di persone e di merci e contribuire così a ridurre l’inquinamento atmosferico, tali edifici e impianti dovranno essere ben raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici (per es. ferrovia S oppure tram). Le fermate dei mezzi pubblici non dovranno trovarsi direttamente davanti agli impianti e dovranno poter essere raggiunte in modo rapido e sicuro, vale a dire in pochi minuti a piedi attraverso un sentiero sicuro, conforme alle esigenze dei disabili e, se possibile, privo di incroci.
Art. 42 Pianificazione dell’urbanizzazione
Nell’avamprogetto, la pianificazione dell’urbanizzazione viene messa esplicitamente in relazione con il piano di utilizzazione. Così come il diritto vigente prevede per il programma di urbanizzazione (art. 19 cpv. 2, 1° per. LPT), gli enti pubblici, tuttavia, non sono obbligati a utilizzare uno strumento preciso. Devono, però, determinare nel piano di utilizzazione le modalità e i tempi con cui saranno urbanizzate le zone edificabili (cpv. 1). I Comuni devono quindi stabilire innanzitutto come avverrà l’urbanizzazione, quindi decidere i tipi di impianti da installare e la loro ubicazione, e, in secondo luogo, definire la tabella di marcia e le scadenze del processo di urbanizzazione. La tabella di marcia sarà fissata soprattutto in base a considerazioni di natura pianificatoria.
L’estensione dell’urbanizzazione deve dipendere dall’utilizzazione prevista e dovrebbe quindi includere soltanto gli elementi di fatto necessari a tale scopo. L’urbanizzazione dovrebbe inoltre rispettare l’ambiente, non abusare del terreno ed essere economicamente sostenibile. Nella misura del possibile, gli impianti d’urbanizzazione saranno quindi installati all’interno o in prossimità di impianti esistenti nel suolo pubblico (per es. condutture al di sotto di una strada esistente) e saranno di misure contenute. Sempre nella misura del possibile, andranno infine utilizzati materiali ecologici.
Conformemente al capoverso 2, gli enti pubblici determinano, nel quadro della pianificazione dell’urbanizzazione, almeno la tipologia e l’ubicazione degli impianti di urbanizzazione di base, generale e particolare, nonché i termini entro cui vanno effettuati i lavori di urbanizzazione. Resta ovviamente loro prerogativa regolare in modo più dettagliato il processo di urbanizzazione. Si possono distinguere tre categorie di urbanizzazione:
quella di base, vale a dire l’allacciamento di un territorio compatto di dimensioni piuttosto ampie agli impianti delle rete dei trasporti, dell’approvvigionamento idrico, della depurazione delle acque di scarico, dell’approvvigionamen-
40 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01).
41 Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.41).