Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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to energetico e di altri impianti d’urbanizzazione prescritti dalle leggi cantonali;
quella generale, vale a dire l’allacciamento di un insediamento ai rami principali degli impianti di urbanizzazione;
quella particolare, vale a dire il raccordo di uno o più fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione generale;
quella privata, vale a dire il raccordo di un edificio, o di più edifici connessi, agli impianti dell’urbanizzazione particolare mediante gli accessi oppure i collegamenti specifici.
Le suddette espressioni e corrispondenti definizioni vanno incluse nell’ordinanza d’esecuzione.
Secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPT l’ente pubblico è tenuto a equipaggiare le zone edificabili nei termini previsti dal programma di urbanizzazione, il che lascia ai Comuni un certo margine di manovra. Conformemente all’articolo 43 capoverso 3 lettera b, gli enti pubblici devono ora stabilire, nel quadro della pianificazione dell’urbanizzazione, la tabella di marcia dell’urbanizzazione. Gli enti pubblici dovranno in particolare fissare i termini entro i quali intendono concludere i lavori.
Art. 43 Urbanizzazione da parte dei proprietari fondiari
Sotto il profilo materiale questa disposizione corrisponde all’articolo 19 capoverso 3 LPT42.
Art. 44 Finanziamento degli impianti di urbanizzazione
Per quanto riguarda il finanziamento degli impianti di urbanizzazione i Cantoni dovranno d’ora in poi conformarsi a determinate esigenze del diritto federale: il diritto cantonale, per esempio, dovrà disciplinare almeno il finanziamento della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione di tali impianti (cpv. 1). La nuova disposizione è però meno rigida rispetto al diritto vigente in quanto i Cantoni non sono più tenuti, conformemente al diritto federale, a disciplinare il finanziamento mediante contributi e sono quindi liberi di scegliere altre modalità.
Conformemente al capoverso 2, i Cantoni possono ora trasferire – in virtù del principio di causalità – almeno una parte dei costi di urbanizzazione ai proprietari fondiari, la cui partecipazione sarà proporzionale ai benefici che traggono dall’urbanizzazione. Un proprietario fondiario può trarre un beneficio economico se dalla costruzione o dall’ampliamento di un impianto di urbanizzazione deriva un’utilità particolare, grazie alla quale il suo fondo acquista maggior valore. Questo beneficio giustifica la partecipazione del proprietario fondiario ai costi soltanto nella misura in cui tale beneficio può essere realizzato, cioè convertito in denaro (per es. attraverso la vendita o la nuova edificazione del fondo). Non è necessario che il beneficio possa essere realiz-
42 Cfr. Messaggio del 30 maggio 1994 concernente una revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), FF 1994 III 975 seg.