Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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presente avamprogetto. Alla luce di questa preoccupazione, l’articolo 40 AP-LSTe precisa la definizione di zona edificabile e prescrive in particolare, al capoverso 2 lettera c, che ne deve essere garantita la disponibilità. Le misure descritte qui di seguito sono volte a garantire di fatto tale disponibilità. Si propongono quindi due strumenti complementari: il primo, oggetto dell’articolo 45 AP-LSTe, è centrato
sull’aspetto tecnico della disponibilità, vale a dire sull’edificabilità dei terreni; il secondo, oggetto dell’articolo 47 AP-LSTe, si riferisce invece all’aspetto economico, vale a dire all’effettiva disponibilità di terreni edificabili sul mercato.
Provvedimenti analoghi erano già presenti nella legge del 4 ottobre 1974 (FF 1974 II 715). Non è stato però ripreso lo strumento dell’espropriazione così com’era previsto (FF 1974 II 725) perché, considerato troppo incisivo, era stato una delle principali ragioni alla base del referendum – conclusosi con successo – promosso contro questa legge. Quasi trent’anni d’applicazione della LPT hanno tuttavia dimostrato le debolezze della legge in vigore e la necessità di strumenti efficaci di diritto fondiario. Per questa ragione, in mancanza dello strumento dell’espropriazione, è comunque necessario che ai Cantoni sia data la possibilità di imporre l’obbligo di costruire.
Art. 45 Garanzia dell’edificabilità
A lungo trascurate perché considerate prerogativa dei territori agricoli, le misure di pianificazione del diritto fondiario devono essere riabilitate quale strumento per accrescere l’adeguatezza e l’efficacia dei piani di utilizzazione. Tenendo conto, già a uno stadio preliminare, dei limiti fondiari e coordinando l’attuazione delle misure di miglioramento di diritto fondiario in fase di elaborazione dei piani di utilizzazione, è possibile garantire e accelerare la disponibilità delle zone edificabili. L’offerta di terreni edificabili fornita dalla pianificazione è così completata dal fatto di predisporli all’edificazione, il che, secondo il Tribunale federale44, corrisponde a un importante interesse pubblico.
È vero che i Cantoni possono avvalersi già oggi di questi strumenti. La ricomposizione particellare, per esempio, è prevista nell’articolo 20 LPT. Le spiegazioni fornite nel messaggio del 27 febbraio 1978 su questa disposizione valgono ancora oggi e possono essere citate testualmente: «La ricomposizione particellare deve rendere possibile l’utilizzazione ai sensi dei piani di utilizzazione. Essa può rendersi necessaria in relazione all’elaborazione, come anche all’attuazione dei piani di utilizzazione. Nella delimitazione delle zone, essa contribuirà a riconoscere i rispettivi interessi e faciliterà così, con una nuova delimitazione dei fondi, un’utilizzazione migliore» (FF 1978, 982).
In linea di principio, l’articolo 20 LPT permette quindi ai Cantoni di ricorrere a strumenti efficaci per assicurare l’effettiva attuazione dei piani di utilizzazione. Ciononostante si è dovuto constatare che l’importanza e l’utilità di questi strumenti è stata a lungo sottovalutata in ambito di pianificazione del territorio45. Soltanto pochi Cantoni dispongono di una legislazione d’applicazione sviluppata e ancora meno ne fanno veramente uso. Questo relativo insuccesso dell’articolo 20 LPT dimostra che è ne-
44 DTF del 9 gennaio 2008, 1C.90/2007.
45 Cfr. JOMINI, Commento alla LPT, art. 20, n. 3.