Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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cessario riabilitare e generalizzare l’approccio del diritto fondiario in materia di pianificazione, al fine di rafforzare la pertinenza e l’efficacia dei piani di utilizzazione.
La norma proposta nell’articolo 45 AP-LSTe s’ispira in modo particolare a quella in vigore, e collaudata, nel Cantone di Vaud46.
Nel capoverso 1 si prescrive che qualsiasi procedura di definizione o modifica di una zona edificabile deve prevedere le opportune misure di miglioramento in materia di diritto fondiario; nel capoverso 2 viene precisata la funzione di tali misure che, all’occorrenza, potranno interessare il territorio di più Comuni, in particolare, quando vengono realizzate zone commerciali o industriali di grandi dimensioni.
Nel capoverso 3 viene ripresa la regola dell’attuale articolo 20 LPT, secondo il quale la ricomposizione particellare può essere ordinata d’ufficio e, all’occorrenza, eseguita dall’autorità competente, se così esige la realizzazione di un piano di utilizzazione.
Il capoverso 4 sancisce l’obbligo di coordinare le misure di pianificazione del territorio, pur lasciando ai Cantoni un certo margine di manovra nella scelta del sistema e delle misure da implementare. In osservanza di questa libertà, l’avamprogetto non impone ai Cantoni lo strumento degli studi preliminari, utilizzato con successo nel Cantone di Vaud. Lo si potrà tuttavia consigliare in una guida che, verosimilmente, dovrà essere redatta a chiarimento della materia in esame.
Secondo il capoverso 5, l’adozione o, a seconda dei Cantoni, l’approvazione dei piani di utilizzazione nuovi o modificati sarà subordinata alla previa regolazione delle misure di diritto fondiario e del loro finanziamento.
Art. 46 Collaborazione
Le misure di diritto fondiario e, in particolare, la ricomposizione particellare, possono essere realizzate nel quadro di operazioni di grande portata relative al territorio di più Comuni o Cantoni. Operazioni di questo genere vanno del resto incoraggiate
nell’ottica di una organizzazione razionale del territorio che non si limiti alle frontiere istituzionali. La disposizione proposta riprende il principio enunciato all’articolo 3 dell’avamprogetto. La ripetizione è voluta e intesa a sottolineare l’importanza di una collaborazione transfrontaliera nel caso in cui si debbano adottare misure di diritto fondiario nella pianificazione di uno spazio funzionale.
Art. 47 Obbligo di costruire
Un mezzo efficace per lottare contro la tesaurizzazione del suolo consiste nell’obbligare il proprietario di un terreno edificabile a edificarlo personalmente o a cederlo a dei costruttori. Un simile obbligo è già previsto nell’articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro pro-
46 Cfr. Stato di Vaud, DINF/SAF-SAT, «Nouvel instrument de mise en valeur de terrains à bâtir : Les études préliminaires en améliorations foncières», Losanna 1999; BENOIT BOVAY, «Unification ou harmonisation du droit de l’aménagement du territoire et des constructions?», in RDS/ZSR 127/2008 II/1, p. 100 segg.