Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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prietà47 in riferimento ai terreni che sono stati oggetto di ricomposizione particellare. L’articolo proposto s’ispira a questa disposizione e all’articolo 24 LCAP per ciò che riguarda il diritto di compera.

In riferimento al suddetto obbligo, il messaggio del 19 settembre 1973 concernente la LCAP riportava quanto segue: «Infatti, tale raggruppamento consente di sistemare le forme dei fondi e la situazione giuridica in modo che la costruzione degli impianti d’urbanizzazione possa tosto iniziare. È parimente previsto, nel caso di una rilotizzazione, di subordinare l’attribuzione dei terreni a un obbligo di costruire. In tal modo si giunge a far sì che il terreno venga ad essere destinato entro un congruo termine al genere di utilizzazione prestabilito nell’interesse generale». (FF 1973 II 553)

A differenza dell’articolo 9 LCAP, l’articolo 47 dell’avamprogetto non prevede l’obbligo di costruire unicamente come misura d’esecuzione legata a una ricomposizione particellare. Una limitazione di questo genere non sarebbe del resto logica, visto che scopo dell’avamprogetto è che il terreno da incorporare in una zona edificabile sia disponibile e idoneo all’edificazione (art. 40 cpv. 2 e art. 45 AP-LSTe); ciò, in determinate circostanze, può presupporre una ricomposizione particellare. L’obbligo di costruire vale pertanto per qualsiasi terreno edificabile. La presente disposizione è una norma di diritto federale che i Cantoni possono applicare direttamente, senza cioè dover disporre di una legislazione esecutiva. Concepito in questo senso,

l’obbligo di costruire dovrebbe avere un doppio effetto: far sì che la zona edificabile venga utilizzata per il suo reale scopo, che è quello di servire alla costruzione, e allo stesso tempo incitare i Comuni ad applicare maggior rigore e misura nella stima del loro fabbisogno di superfici edificabili.

Nella misura in cui viene finalizzato all’interesse pubblico rappresentato dall’utilizzazione razionale del territorio e dalla lotta contro la tesaurizzazione dei terreni edificabili, l’obbligo di costruire non pregiudica in modo sproporzionato la garanzia della proprietà. È tuttavia un provvedimento a cui ricorrere come ultima ratio, vale a dire quando non vi sono altri mezzi, meno radicali, atti a garantire che un terreno venga edificato. L’obbligo di costruire è comunque vincolato a determinate condizioni48. Le condizioni enunciate alla lettera c del capoverso 1 sono equiparabili a quelle cui era soggetta l’espropriazione secondo l’articolo 35 della suddetta legge del 4 ottobre1974 (FF 1974 II 725) e indicano chiaramente che l’obbligo di costruire è inteso come mezzo sussidiario: è innanzitutto necessario fissare un termine e dimostrare che gli altri mezzi non sono appropriati o non hanno sortito l’effetto desiderato. Il termine sarà fissato tenendo conto delle particolarità del caso e, conformemente al tenore stesso della disposizione, dovrà essere «congruo», cioè compreso tra cinque e dieci anni a seconda della situazione. È inoltre necessario che l’offerta di terreni urbanizzati sia insufficiente; in altre parole, vi deve essere una carenza di terreni edificabili. Infine, un proprietario può essere esonerato da questo obbligo se può far valere motivi importanti.

47 LCAP; RS 843

48 Cfr. GEORG MÜLLER, «Baupflicht und Eigentumsordnung», in Festschrift für Ulrich Häfelin; Zurigo, 1989, p.176 seg., nonché DTF 88 I 257 sul soggetto dell’espropriazione.