Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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tende essere esaustivo. Le modalità di utilizzazione di una zona coltiva sono definiti in modo più dettagliato negli articoli 51-57 AP-LSTe.

Rispetto alla concezione odierna (cfr. art. 18 cpv. 3 LPT), in base alla quale l’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale, il capoverso 5 non modifica nulla.

L’attività edilizia in queste zone è ammessa soltanto nella misura in cui serve a raggiungere gli scopi cui le zone stesse sono adibite e nel rispetto della ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili. Di conseguenza, nel capoverso 2 – come già nel diritto vigente (art 16 cpv. 1 LPT) – si chiarisce che le zone coltive vanno edificate il meno possibile.

In queste zone l’agricoltura continua a svolgere una funzione importante. I Cantoni sono quindi chiamati a provvedere affinché siano riservate sufficienti superfici alla produzione agricola (cpv. 3). Soltanto in questo modo, infatti, è possibile garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare. Una pianificazione che tenga conto delle diverse funzioni di una zona coltiva non può trascurare la protezione della diversità biologica e paesaggistica, riservando a questo scopo le superfici necessarie. Le zone coltive includono pertanto anche le superfici destinate alla protezione della biodiversità. All’occorrenza, e nel quadro di una pianificazione settoriale, si potrebbero anche definire l’ubicazione, l’estensione e le funzioni di queste superfici a livello federale. In fase di pianificazione delle zone coltive, infine, i Cantoni devono decidere dove e in che misura consentire utilizzazioni a scopi ricreativi e turistici, valutando il potenziale dei territori interessati51.

Il capoverso 4 riprende il diritto vigente (art. 16 cpv. 3 LPT). Una pianificazione rispettosa della multifunzionalità delle zone coltive dovrà tenere conto anche delle varie sfaccettature dell’agricoltura. All’occorrenza, si dovranno ad esempio includere nella pianificazione le regioni d’estivazione, che comprendono le superfici tradizionalmente utilizzate per l’economia alpestre. Delle zone coltive possono poi fare parte anche frazioni e insediamenti sparsi. Nel primo caso, la priorità sarà data al mantenimento della struttura architettonica esistente, sebbene si potrà cambiare la destinazione delle costruzioni o ampliarle in misura moderata. La pianificazione delle zone coltive si può inoltre lasciare spazio a camping, infrastrutture per il tempo libero (per es. scuderie) o discariche, anche se le superfici adibite a questi scopi sono relativamente modeste.

Nella pianificazione delle zone coltive i Cantoni devono ora tener conto delle particolarità locali e regionali. Ciò significa che quello che è ammissibile in una parte del Cantone potrebbe non esserlo in un’altra parte. Potrà quindi essere necessario operare una differenziazione in termini di utilizzazioni agricole (cfr. art. 53 AP-LSTe) o ricreative, sempre nel rispetto della compatibilità con il paesaggio.

51 Si pensa qui soprattutto alle funzioni ricreative che richiedono la costruzione di determinati edifici e impianti, ma che non sono tuttavia inquadrabili in modo appropriato nelle zone edificabili. Zone coltive di questo tipo continueranno a svolgere un’importante funzione ricreativa anche in assenza di edifici e impianti eretti espressamente a questo scopo.