Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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Considerato che il sistema previsto nell’articolo 45 AP-LSTe implica una forma di perequazione reale e un impegno finanziario da parte dei proprietari interessati, i casi in cui l’obbligo di costruire andrebbe effettivamente imposto dovrebbero ridursi a poche eccezioni. I proprietari vengono infatti spronati a far fruttare quanto prima

l’investimento concesso nel quadro della ricomposizione particellare.

Il diritto di compera a favore dell’autorità competente costituisce la conseguenza logica e necessaria dell’obbligo di costruire entro un certo termine (cpv. 2)49. Un tale diritto è del resto già riconosciuto in alcuni Cantoni. Non è invece necessario prevedere un diritto di prelazione perché dal titolo dell’articolo si desume chiaramente che l’obbligo di costruire è legato al fondo ed è quindi trasferito, eventualmente, al nuovo acquirente del terreno.

Secondo il capoverso 3, pertanto, anche l’autorità che viene in possesso del terreno in questo modo è soggetta all’obbligo di costruire. Inoltre, poiché una collettività territoriale non deve strumentalizzare l’obbligo di costruire per accrescere il proprio patrimonio immobiliare, il fondo acquisito dovrà, in linea di massima, essere trasferito a un privato. Specificando «in linea di massima» si vogliono lasciare aperte altre possibilità, come la costituzione di un diritto di superficie. Il diritto federale potrebbe teoricamente astenersi dal prevedere una modalità specifica di trasferimento, ma ciò obbligherebbe i Cantoni a legiferare per operare una scelta. È quindi preferibile proporre una regola di diritto federale, lasciando al legislatore cantonale la possibilità di derogarvi.

1.2.5.5 Sezione 5: Zone coltive. Disposizioni generali

Art. 48 Estensione e funzione

L’espressione «zone coltive» è usata volutamente al plurale, perché include tutte le zone non classificabili come zone edificabili ai sensi dell’articolo 40 AP-LSTe. Vi rientrano quindi le zone per il settore agricolo, per la protezione della natura, per le acque e per le regioni improduttive adibite a diverse funzioni. A seconda dello scopo concreto della zona, le varie funzioni possono sovrapporsi. Si può, ad esempio, immaginare che una stessa zona possa essere utilizzata per il tempo libero o a scopo ricreativo e, nel contempo, per l’agricoltura50.

Nel capoverso 1 viene ribadito che le zone coltive sono complementari alle zone edificabili (cfr. anche commento all’art. 35 AP-LSTe).

Il capoverso 2 si riallaccia all’articolo 16 capoverso 1 LPT. L’agricoltura (in cui va sussunta l’economia alpestre), il bosco, la protezione della natura e gli spazi ricreativi rappresentano le funzioni principali delle zone coltive, un elenco questo che non in-

49 È quanto prevede anche la LCAP (cfr. art. 24 cpv. 2).

50 Un campo da golf non consente, in linea di massima, un’utilizzazione a scopo agricolo. Le regioni, invece, sulle quali in inverno sono realizzate piste da sci, possono essere utilizzate anche per l’agricoltura o per il turismo, svolgere una funzione paesaggistica, far parte dei corridoi riservati al passaggio degli animali e, in caso di precipitazioni intense, servire alla ritenzione delle acque: rappresentano quindi un buon esempio di multifunzionalità.