Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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Per la pianificazione delle zone coltive – nel quadro di quanto stabilito nei piani direttori, nei piani di utilizzazione e nella legislazione – i Cantoni potranno utilizzare il margine di manovra loro concesso in virtù del presente avamprogetto (cfr. art. 51 AP-LSTe), in accordo con gli obiettivi e le necessità e nel rispetto della ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili.

Art. 49 Superfici per l’avvicendamento delle colture

Conformemente al diritto vigente, le zone agricole servono anche a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare (art. 16 cpv. 1 LPT). Con questa formulazione si intende fare riferimento, almeno in maniera indiretta, alle superfici per l’avvicendamento delle colture, disciplinate a livello di ordinanza (art. 26–30 e art. 46 OPT) e nel piano settoriale per l’avvicendamento delle colture. Un numero sufficiente di queste superfici non garantisce soltanto la base dell’approvvigionamento alimentare, ma anche la protezione del suolo, contribuendo in modo significativo a conservare a lungo termine la qualità del suolo agricolo e le superfici verdi tra gli insediamenti. In considerazione dell’importanza che rivestono in ambito territoriale, è quindi opportuno conferire alle superfici per l’avvicendamento delle colture un riconoscimento maggiore menzionandole nella legge.

Il capoverso 1 riprende lo stesso capoverso dell’articolo 26 OPT. Anche in futuro faranno parte delle superfici coltive i campi, i prati artificiali in rotazione e i prati naturali confacenti alla campicoltura. Oltre a proteggere le superfici per l’avvicendamento delle colture con misure pianificatorie idonee, i Cantoni sono tenuti a delimitarle parcella per parcella nei loro piani di utilizzazione e a rappresentarle cartograficamente. Sulle superfici per l’avvicendamento delle colture non vanno, in linea di massima,

costruiti edifici e impianti, a meno che non siano necessari per la gestione delle superfici stesse. L’ultima parte del capoverso prevede la salvaguardia di tali superfici ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3 AP-LSTe. Se terreni idonei all’avvicendamento delle colture vengono utilizzati per scopi diversi dall’agricoltura (cambiamento di destinazione), le autorità di tutti i livelli devono garantire l’estensione minima di superfici per l’avvicendamento delle colture mediante compensazione o altri mezzi equivalenti.

Il capoverso 2 non va inteso nel senso che, con l’entrata in vigore della nuova legge, si debba ridefinire l’estensione minima delle superfici d’avvicendamento delle colture in tutta la Svizzera nonché la loro ripartizione tra i Cantoni. La pianificazione settoriale esistente e il decreto federale dell’8 aprile 199252 restano validi, in particolare per quanto riguarda le superfici minime che i Cantoni sono tenuti a garantire. Nel capoverso 2 si intende semplicemente precisare – qualora dovessero insorgere problemi al riguardo – che la competenza in materia spetta al Consiglio federale. La previa consultazione dei Cantoni si basa sul principio della stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni in ambito di sviluppo territoriale.

Per migliorare la cooperazione regionale e soprattutto quella intercantonale, la disposizione del capoverso 3 offre ai Cantoni la possibilità di proteggere le superfici per l’avvicendamento delle colture di un altro Cantone. I criteri per simili operazioni

52 Decreto del Consiglio federale concernente il piano settoriale per l’avvicendamento delle colture: estensione minima e ripartizione fra i Cantoni, FF 1992 II 1396.