Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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sono la dimensione della superficie e la qualità del suolo. Accordi di questo genere possono tuttavia causare un adeguamento dei piani direttori e dei piani di utilizzazione cantonali oltre che della pianificazione settoriale della Confederazione; vanno pertanto sottoposti all’approvazione del Consiglio federale. Si dovrà infine vegliare affinché da simili accordi non scaturisca alcun pregiudizio alla qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture.

Art. 50 Coordinazione

Un adeguato sviluppo territoriale presuppone che le norme in vigore rispettino le particolarità dei territori e non – eventuali – confini politici. Mentre diverse disposizioni legali riguardanti singoli individui (aliquote fiscali, obbligo di prestare servizio nei vigili del fuoco e simili), passano praticamente inosservate e dopo un certo tempo non sono più identificabili, nel settore dello sviluppo territoriale la situazione si presenta altrimenti: disposizioni influenzate da criteri politici invece che materiali non possono che favorire uno sviluppo territoriale frammentario e scoordinato, le cui conseguenze si trascinano per decenni. Per questo l’opinione pubblica oppone una certa resistenza quando constata che, nel settore dello sviluppo territoriale, ciò che risulta possibile al di là dei confini politici, a pari condizioni, diventa impossibile al di qua di tali confini. Il grado di accettabilità di una norma è più elevato quando, in situazioni uguali o simili, vigono gli stessi principi. Conformemente al capoverso 1, quindi, i Cantoni sono chiamati a collaborare, in base al diritto federale, laddove, al di là dei confini cantonali, sussistono simili o comparabili assetti naturali oppure tipologie di insediamenti o di paesaggi. Soltanto da una cooperazione che vada oltre i confini politici possono nascere soluzioni adeguate. I Cantoni devono quindi vegliare affinché all’interno del loro territorio e oltre i confini comunali siano adottate disposizioni coerenti applicabili alle zone coltive (cfr. art. 51 AP-LSTe).

La Confederazione è tenuta ad assicurare la coordinazione tra i Cantoni, così come sancito nella Costituzione (art. 75 cpv. 2 Cost.). Ne consegue che i Cantoni devono coinvolgere la Confederazione nel processo di coordinazione (cpv. 2). Se i presupposti per la collaborazione sovracantonale definiti nel capoverso 1 sono soddisfatti, la Confederazione può fornire il suo incoraggiamento e fungere quindi da intermediario nel processo di coordinazione.

La collaborazione sovracantonale non è sicuramente compito facile né rapido. Se, tuttavia, le soluzioni individuate in questo contesto riscuotono un ampio consenso, qualsiasi onere aggiuntivo sarà più che compensato.

Art. 51 Margine di manovra dei Cantoni

In futuro i Cantoni avranno più possibilità di definire la conformazione delle zone coltive. Il margine di manovra concesso loro andrà tuttavia utilizzato con misura.

L’osservanza degli scopi dello sviluppo territoriale e, in particolare, la ripartizione tra zone edificabili e zone non edificabili richiedono provvedimenti e confini precisi.

Le autorità cantonali preposte alla concessione di autorizzazioni edilizie al di fuori delle zone edificabili hanno un enorme carico di lavoro per sbrigare domande di autorizzazioni e questioni di delimitazione. L’autorità competente nel Cantone di Berna,