Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
- 68 -
guata ai cambiamenti più rilevanti introdotti con la nuova legge. Il principio delle autorizzazioni edilizie limitate nel tempo per edifici e impianti disabitati nelle zone coltive (cfr. art. 61 AP-LSTe), ad esempio, andrebbe applicato già dall’entrata in vigore della LSTe.
La zona agricola54 mantiene un ruolo di primo piano nell’ambito delle zone coltive. Accanto ad essa, aumenterà tuttavia l’importanza delle zone speciali adibite ad esigenze specifiche, quali le attività estrattive, le discariche, l’infrastruttura, il tempo libero e le attività ricreative, nonché la conservazione di determinati territori che possono essere protetti soltanto se sussistono specifiche possibilità di trasformazione a livello edilizio (zone degne di essere conservate). In queste zone sono ammessi anche gli edifici e gli impianti che servono a raggiungere gli scopi cui sono adibite. Naturalmente anche queste zone devono rispettare gli scopi e i principi della legge (sanciti in particolare negli art. 5–7 e 48–57 AP-LSTe). Per assicurare che ciò avvenga, la competenza di avvalersi del suddetto margine di manovra è attribuita, conformemente al capoverso 1, ai Cantoni55. Nel capoverso 2 è invece ribadita la competenza dei Comuni di emanare, nelle zone coltive, disposizioni in materia di polizia edilizia e misure protettive di cui all’articolo 35 capoverso 3 AP-LSTe; viene inoltre asserito che il piano direttore cantonale può conferire ai Cantoni un ulteriore margine di manovra per la pianificazione dell’utilizzazione nelle zone coltive. Questo deve tuttavia avvenire in maniera concreta affinché si possano valutare le conseguenze di natura territoriale della delega prevista nel piano direttore. La Confederazione mantiene un sufficiente controllo a livello di approvazione dei piani direttori.
1.2.5.6 Sezione 6: Edifici e impianti nelle zone coltive
Art. 52 Principi per tutti gli edifici e gli impianti
In questo articolo sono riassunti i principi che vanno imperativamente rispettati per il rilascio di autorizzazioni nelle zone coltive. Questi principi non rappresentano di per sé degli elementi costitutivi di un’autorizzazione. Il capoverso 1 non va quindi inteso nel senso che un fabbisogno dovrebbe essere soddisfatto (o potrebbe essere soddisfatto dai Cantoni) ampliando il volume edilizio nelle zone coltive, se ciò non è realizzabile né all’interno delle zone edificabili né nell’ambito del volume edilizio esistente.
In realtà, il capoverso 1 non fa che ribadire quello che nelle zone coltive è già un dato di fatto. Sancendolo per legge, il principio secondo cui la realizzazione di nuovo volume edilizio dev’essere limitata al minimo indispensabile acquista tuttavia particolare
cioè perché la normativa vigente non sarebbe più contenuta nella Raccolta sistematica del diritto federale e anche perché sarebbe praticamente impossibile modificare, all’occorrenza, le disposizioni di un vecchio atto normativo. Questa soluzione, in fin dei conti, avrebbe sortito risultati molto simili a quelli ottenuti con la soluzione prescelta, con la differenza però che quest’ultima consente di introdurre in tutti i Cantoni i miglioramenti principali del nuovo diritto con l’entrata in vigore della LSTe.
54 Con zona agricola si intende qui e in seguito una precisa tipologia di zona adibita prioritariamente all’agricoltura che, in futuro, potrebbe assumere denominazioni diverse nei vari Cantoni, ma a cui va comunque e sempre attribuita un’importanza fondamentale nell’ambito delle zone coltive.
55 Analogamente a quanto avviene tuttora, le autorizzazioni per edifici e impianti situati al di fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate soltanto con il consenso delle autorità cantonali.