Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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rilievo. L’obiettivo è quello di stabilire, in futuro, criteri più rigidi per ampliare il volume edilizio.

Se un proprietario può utilizzare, per lo scopo prefissato, il volume edilizio che gli appartiene a costi ragionevoli, non dovrà essergli concessa l’autorizzazione di costruire altri edifici o impianti destinati al medesimo scopo. Se, invece, il volume esistente è conforme all’utilizzazione prevista, ma non è sufficiente, può essere rimosso e sostituito da nuovo volume edilizio (volume sostitutivo).

Chi ha alienato volume edilizio non ha diritto di costruire nuovi edifici o impianti. Nelle regioni con ingenti volumi edilizi non più necessari all’utilizzazione originaria, sarà ammesso nuovo volume soltanto se non si è riusciti a soddisfare un fabbisogno legittimo, nonostante il Cantone abbia adottato le opportune misure per soddisfarlo con il volume esistente.

Dal principio sancito nel capoverso 1 deriva anche che, nell’ambito del volume edilizio esistente, sarà data priorità alle utilizzazioni che potrebbero giustificare la creazione di nuovi edifici e impianti (in particolare, utilizzazioni agricole e vincolate

all’ubicazione). Soltanto in questo modo è possibile contenere il numero di nuovi edifici e impianti nelle zone coltive.

Conformemente al capoverso 2, gli edifici e gli impianti vanno edificati di preferenza su superfici impermeabilizzate o su suoli già compromessi. «Di preferenza» sta a indicare che si ammettono situazioni in cui interessi predominanti possono opporsi alla costruzione di nuovi edifici o impianti sulle superfici o sui suoli menzionati. Nella ponderazione degli interessi vanno considerate anche le altre esigenze dello sviluppo territoriale.

Il principio della ponderazione degli interessi contenuto nel capoverso 3 si applica già oggi a tutti i progetti edilizi al di fuori delle zone edificabili.

Dalle discussioni concernenti la revisione della LPT del 21 marzo 2007 è emerso che bisognava prestare particolare attenzione ad evitare eventuali distorsioni della concorrenza che potevano causare le aziende commerciali e artigianali situate fuori dalle zone edificabili. Il principio allora sancito soltanto per le aziende accessorie non agricole (art. 24b cpv. 1quater LPT) viene ora ripreso nel capoverso 4 e applicato a tutti i progetti di costruzione nelle zone coltive.

Secondo il capoverso 5 l’ente pubblico può avvalersi di un diritto legale di pegno a garanzia dei costi in caso di esecuzione sostitutiva, vale a dire se deve intervenire al posto di un privato per ripristinare lo stato anteriore. La costituzione di questo diritto si basa sulle disposizioni degli articoli 808, 810, 819 e 836 del disegno di revisione del Codice civile svizzero (FF 2007, 4911).

Il diritto di pegno dovrebbe dunque servire a coprire i costi sostenuti dall’ente pubblico in caso di esecuzione sostitutiva, che può essere intrapresa quando:

- un edificio o un impianto è edificato o modificato in modo illecito;

- l’autorizzazione edilizia limitata nel tempo è scaduta e l’edificio o l’impianto per cui tale autorizzazione era stata concessa deve quindi essere rimosso;

- un’autorizzazione edilizia è stata concessa a una condizione risolutiva che, nel frat-