Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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tempo, si è concretizzata e comporta quindi la rimozione dell’edificio o dell’impianto costruito.
Il diritto di pegno in sé non genera nuovi oneri, ma serve soltanto a garantire i costi che il proprietario del fondo dovrebbe comunque sostenere per assolvere i suoi obblighi. Se la rimozione è eseguita dall’ente pubblico, si costituisce un valore aggiunto, che compensa l’onere finanziario grazie al diritto di pegno. Il fatto che il valore aggiunto venga creato dall’ente pubblico è anche la ragione per cui il diritto di pegno che viene costituito prevale su tutti gli altri diritti di pegno.
In analogia con i diritti pignoratizi di cui agli articoli 808, 810, 819 e 836 summenzionati, il diritto di pegno secondo il presente articolo nasce senza iscrizione nel registro fondiario, ma non può essere opposto ai terzi di buona fede per un periodo determinato senza essere iscritto. Se chi soggiace all’obbligo di rimozione non salda il suo debito, l’ente pubblico ha quindi sei mesi di tempo dal momento dell’esecuzione sostitutiva per iscrivere il diritto di pegno nel registro fondiario.
Art. 53 Edifici e impianti legati all’agricoltura
Si noti, a titolo introduttivo, che il termine «agricoltura» usato qui di seguito include sempre anche l’orticoltura produttiva.
Conformemente alla concezione della legge del 1979 sulla pianificazione del territorio, il suolo nelle zone agricole andrebbe riservato principalmente alle attività per le quali la coltivazione rappresenta una condizione fondamentale. In materia di pianificazione del territorio, si tratta delle attività agricole od orticole indipendenti.
In seguito ai cambiamenti strutturali subiti dall’agricoltura, determinate modifiche a livello legislativo hanno consentito, col tempo, anche attività nelle quali la coltivazione del suolo passa piuttosto in secondo piano. Queste includono ad esempio i processi di lavoro che precedono e seguono la produzione, come l’allevamento di piantine, le attività di preparazione, deposito e vendita, i rami aziendali indipendenti dal suolo, le aziende accessorie non agricole, la cessione temporanea di locali momentaneamente non necessari (in particolare gli edifici abitativi della generazione cedente se quest’ultima non sussiste), la produzione agricola di energia dalla biomassa oppure attività non agricole svolte in locali agricoli (per es. l’agricoltore che nello stesso luogo di lavoro gestisce anche la contabilità di una cooperativa di allevatori). Per queste attività speciali il diritto vigente prevede confini più o meno precisi. Non viene considerato il fatto che un agricoltore sfrutti o meno queste possibilità. Quindi, quanto viene operato nell’ambito dell’ampliamento interno di un’azienda ai sensi dell’articolo 16a capoverso 2 LPT ha poco o nulla a che fare con il fatto che nell’azienda venga installata anche un’azienda accessoria non agricola ai sensi dell’articolo 24b LPT, oppure impianti per la preparazione, il deposito e la vendita, e magari anche un impianto per l’estrazione di energia dalla biomassa56.
56 Una prospettiva più globale è già delineata nell’art. 34 cpv. 2 lett. c OPT, nell’art. 34a cpv. 3 OPT e nell’art. 40 cpv. 1 lett. c OPT.