Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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ammessi soltanto se necessari alla corretta custodia degli animali. La nozione di «corretta custodia» si rifà essenzialmente alla legislazione in materia di protezione degli animali. Dal punto di vista della pianificazione del territorio, è importante che gli impianti esterni siano realizzati in modo da poter ripristinare la qualità del suolo allo stato originario nel momento in cui non sono più necessari. Nella prassi, questo aspetto risulta determinante soprattutto quando gli impianti esterni vengono utilizzati per animali della specie equina.

Le attività elencate nel capoverso 1 lettere a–f hanno ripercussioni più o meno consistenti sul territorio e sull’ambiente. Se, in tutte le zone previste in primo luogo a scopo agricolo, venissero autorizzati senza limite alcuno tutti gli edifici e gli impianti necessari per tali attività, sarebbe praticamente impossibile rispettare i principi sanciti nella Costituzione di un’utilizzazione misurata del suolo e di un ordinato insediamento del territorio. In fase di pianificazione dell’utilizzazione, gli edifici e gli impianti vanno raggruppati nelle zone previste specialmente a questo scopo se sono particolarmente numerosi o se, per altre ragioni, appaiono come un corpo estraneo all’interno di un territorio adibito prioritariamente all’agricoltura. Diversamente dal diritto vigente, non è più essenziale che le singole attività non connesse direttamente alla coltivazione del suolo rispettino limiti particolari. L’azienda viene piuttosto valutata nel suo insieme, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto con il criterio sancito nel capoverso 2, in base al quale gli edifici e gli impianti destinati ad aziende agricole nelle quali le attività legate alla coltivazione del suolo non rivestono un’importanza prioritaria vanno concentrati in zone previste a questo scopo. Ai sensi dell’articolo 51 AP-LSTe,

questa disposizione va innanzitutto precisata mediante ordinanza; i Cantoni potranno apportare le rispettive precisazioni.

Nella risposta al postulato accolto dal Consiglio nazionale il 14 marzo 2007 e presentato dalla Commissione dell’economia e dei tributi CN (07.3006 Chiarire la nozione di economia para-agricola), il Consiglio federale ha preannunciato che la nozione di para-agricoltura sarebbe stata discussa nell’ambito della revisione della LPT, allo scopo di chiarire, in particolare, se e in che misura le cosiddette attività para-agricole possono essere considerate conformi alla zona e quindi autorizzate. Dagli accertamenti è risultato che la nozione di para-agricoltura non è praticamente utilizzata, almeno apertamente, nei Paesi limitrofi (Germania, Austria e Sud Tirolo).

Conformemente alla definizione fornita dall’Unione svizzera dei contadini, sono considerate para-agricole le attività economiche esercitate dal gestore di un’azienda agricola, da suoi familiari o impiegati o sotto la sua responsabilità, e che sono strettamente correlate alla detenzione di animali da reddito, all’orticoltura o alla coltivazione del suolo agricolo.

La nozione di para-agricoltura è nota anche nel Principato del Liechtenstein. Nella concezione direttrice in materia agricola, adottata dal Principato del Liechtenstein nel 2004, si dice che la para-agricoltura include le attività accessorie di un’azienda agricola non direttamente correlate con la produzione o con le prestazioni agricole originarie. La differenza rispetto all’azienda non agricola consiste nel fatto che le attività para-agricole necessitano in senso stretto di un’azienda agricola quale sede e di infrastrutture o locali agricoli (macchine, edifici o suolo agricolo). Esempi di attività pa-