Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine
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Poiché l’allegato III ALC non è modificato dal protocollo aggiuntivo II, ma da una procedura separata nell’ambito del Comitato misto istituito dall’ALC, il protocollo aggiuntivo II contiene soltanto un rinvio generale nel quale si rammenta che le parti intendono applicare reciprocamente il sistema di riconoscimento dei diplomi secondo quanto previsto attualmente nell’ALC. L’entrata in vigore delle disposizioni relative al riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall’altro, sarà rimandata al momento dell’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II.
4.4.6 Adeguamenti del diritto svizzero
A livello federale saranno necessari alcuni adeguamenti delle leggi nelle quali è stato trasposto l’ALC. Si tratta soprattutto dell’allegato alla legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) e dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS 811.112.0).
4.4.7 Conseguenze finanziarie e sul fabbisogno di personale
L’allargamento della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania dovrebbe comportare un aumento contenuto del fabbisogno di personale nel settore del riconoscimento dei diplomi. È prevedibile un aumento delle domande di riconoscimento. Anche se la libera circolazione sarà inizialmente limitata tramite contingenti, a partire dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II i cittadini rumeni o bulgari avranno il diritto di richiedere il riconoscimento dei loro diplomi. Come per il primo allargamento all’Est, infatti, per potere richiedere il riconoscimento di un diploma non sarà necessario disporre di un contingente. Altre risorse di personale eventualmente necessarie saranno richieste nell’ambito del prossimo aggiornamento dell’allegato III ALC.
5. Procedure di conclusione e di approvazione sul piano nazionale e internazionale
Dopo la firma delle parti contraenti, il protocollo aggiuntivo II dovrà essere approvato e ratificato, per poter entrare in vigore, conformemente alle procedure interne delle parti. In Svizzera, le due Camere federali dovranno pronunciarsi sul risultato dei negoziati per l’estensione dell’ALC. Il decreto federale relativo all’approvazione del protocollo aggiuntivo II sarà sottoposto a referendum facoltativo.
L’estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania sarà trattata dal Parlamento parallelamente al rinnovo dell’ALC. Nel caso in cui l’ALC non fosse rinnovato, la Svizzera dovrebbe darne notifica entro il 31 maggio 2009; in caso contrario l’ALC sarà automaticamente prolungato per una durata indeterminata. Tenuto conto del breve lasso di tempo a disposizione, questi due oggetti saranno trattati dalle Camere federali in occasione di una sessione speciale nell’aprile 2008 e della sessione ordinaria dell’estate 2008.
Da parte dell’UE, la conclusione delle procedure d’approvazione non è prevista prima del mese di luglio 2008.