Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine

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2. Svolgimento e risultati dei negoziati

Lo scopo dei negoziati con l’UE era di definire disposizioni transitorie appropriate per introdurre in modo graduale e controllato la libera circolazione delle persone con la Bulgaria e la Romania. Alla stregua del regime transitorio applicato, tramite il protocollo aggiuntivo I all’accordo, agli Stati che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004, l’accesso al mercato del lavoro deve essere realizzato a tappe.

I negoziati hanno riguardato, in particolare, sia i termini del regime transitorio e il suo punto di partenza, sia la durata della clausola di salvaguardia speciale che consente di reintrodurre contingenti allo scadere del periodo transitorio. In breve tempo si è potuta trovare un’intesa sul regime transitorio applicabile e sulla sua durata: l’idea era di applicare un regime separato fondato su un protocollo simile a quello adottato per gli Stati che avevano aderito all’UE il 1° maggio 2004 (periodo transitorio massimo di sette anni durante il quale la Svizzera può mantenere le sue restrizioni in materia di accesso al mercato del lavoro, compreso un progressivo aumento dei contingenti di permessi in proporzione alla popolazione dei due nuovi Stati membri).

Inizialmente l’UE intendeva far coincidere il punto di partenza dell’estensione dell’accordo alla Bulgaria e alla Romania con la data di allargamento dell’UE a questi due Paesi, ossia il 1° gennaio 2007, e ha inoltre chiesto che la clausola di salvaguardia speciale fosse limitata a tre anni. Si è poi giunti a un compromesso che ha consentito di fissare al momento dell’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II l’inizio del periodo transitorio durante il quale la Svizzera potrà mantenere le restrizioni finora applicate in materia di mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative, progressivo aumento dei contingenti). Allo stesso modo, le parti in causa si sono accordate sulla durata della clausola di salvaguardia speciale – fissata infine a tre anni – dando così alla Svizzera la possibilità di reintrodurre delle quote per questo periodo in caso di immigrazione eccessiva di cittadini dei due Paesi.

Questo compromesso ha potuto essere raggiunto anche grazie alla disponibilità mostrata dalla Bulgaria e dalla Romania al fine di definire le modalità più opportune per rafforzare gli accordi di riammissione già conclusi con i due Paesi alla luce degli attuali sviluppi constatati nell’ambito dell’attuazione integrale degli acquis di Schengen e Dublino. La separazione di questo obiettivo negoziale dalla libera circolazione delle persone era tanto più giustificata in quanto si è recentemente constatata una notevole diminuzione delle domande di asilo in Svizzera di cittadini bulgari e rumeni.

Il risultato dei negoziati è stato tradotto in un protocollo aggiuntivo II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone che costituirà parte integrante di quest’ultimo. Il protocollo definisce principalmente le modalità di svolgimento del periodo transitorio su una base di reciprocità e la fissazione di contingenti progressivi. I negoziati si sono incentrati anche sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II) e sul riconoscimento dei diplomi (allegato III), che costituiscono parte integrante dell’ALC.

I risultati dei negoziati, posti in consultazione, sono soddisfacenti. Allo scadere del periodo transitorio, i cittadini bulgari e rumeni beneficeranno in Svizzera dello stesso trattamento riservato alle altre parti contraenti. Le scadenze e i contingenti negoziati garantiranno un’apertura controllata del mercato del lavoro.