Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine
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Assegni familiari
Diritto federale: devono essere esportati anche gli assegni per l’economia domestica versati ai lavoratori agricoli la cui famiglia risiede in uno dei nuovi Stati membri. Le conseguenze finanziarie saranno tuttavia minime, sia perché il numero di aziende in questo settore è in diminuzione sia perché l’assunzione di lavoratori dei due nuovi Stati membri andrebbe nella maggior parte dei casi a scapito di altri cittadini della CE.
Assegni cantonali: per mancanza di dati, non è possibile stimare le eventuali spese supplementari nell’ambito degli assegni familiari cantonali.
4.3.5.2 Effetti sull’effettivo del personale
Il protocollo aggiuntivo II estende solo minimamente le nostre relazioni in materia di assicurazioni sociali con nuovi Stati partner. Non si prevede un aumento del lavoro amministrativo per gli istituti assicurativi o per la Confederazione.
La Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, istituzioni incaricate dell’applicazione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale e che fungono da organismi di collegamento, necessitano di un posto di lavoro supplementare. Per l’applicazione delle riduzioni dei premi a favore di beneficiari di rendite e dei membri della loro famiglia, l’istituzione comune prevista dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) non dev’essere dotata di nuovi posti, come neppure per gli altri compiti che le sono attribuiti in base all’articolo 18 capoversi 2bis - 2quater LAMal (decisioni in merito a domande di esenzione, affiliazione d’ufficio a un assicuratore, sostegno fornito ai Cantoni nell’applicazione della riduzione dei premi).
Nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe necessaria una persona in più per far fronte ai bisogni in quanto la mole di lavoro è già notevolmente aumentata con l’entrata in vigore del protocollo concernente l’estensione ai Paesi dell'UE-10 senza che il personale abbia potuto essere adeguato alla situazione.
4.4 Riconoscimento dei diplomi
4.4.1 Introduzione
Attraverso la loro adesione all’UE, la Bulgaria e la Romania partecipano a pieno titolo al sistema europeo di riconoscimento dei diplomi. Le direttive 2006/100/CE e 2006/101/CE contengono gli atti comunitari relativi al riconoscimento dei diplomi che devono essere modificati in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania. Tali atti saranno ripresi anche nell’allegato III ALC.
Le direttive dell’UE determinanti in materia di riconoscimento dei diplomi indicano le condizioni richieste affinché un cittadino di uno Stato membro dell’UE possa, in base a una formazione attestata, esercitare un’attività professionale regolamentata, ossia riservata ai titolari di diplomi statali riconosciuti.
Il quadro delle relazioni tra la Svizzera e la CE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali è in evoluzione: parallelamente all’estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania, la Svizzera e la Commissione europea negoziano un recepimento della direttiva 2005/36/CE nell’allegato III ALC. Di conseguenza, quando il protocollo aggiuntivo II relativo alla Bulgaria e alla Romania entrerà in vigore, il riconoscimento dei diplomi tra la Svizzera e gli Stati membri della CE dovrebbe già essere regolamentato dalla direttiva 2005/36/CE. La procedura di recepimento della direttiva 2005/36/CE nell’allegato III ALC non è tuttavia ancora terminata al momento della redazione delle presenti note esplicative. La sua conclusione è prevista prima dell’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II.