Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine
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dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II, senza dover sottostare a un nuovo periodo transitorio.
Assicurazione contro la disoccupazione
Per quanto riguarda l’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni che la Svizzera applica attualmente ai cittadini dell’UE-25 saranno valide anche per i cittadini della Romania e della Bulgaria. Durante un periodo transitorio di sette anni, simile a quelli in vigore con l’UE-15 e l’UE-10, i cittadini bulgari e rumeni titolari di un permesso di dimora di breve durata (permesso L CE/AELE) non avranno, in caso di disoccupazione, il diritto di totalizzare periodi di contribuzione effettuati in un altro Paese dell'UE per poter percepire prestazioni di disoccupazione in Svizzera. I loro contributi di disoccupazione versati in Svizzera saranno invece retrocessi al loro Paese d’origine.
4.3.4 Importanza per la Svizzera dell’allegato II al protocollo aggiuntivo II all’ALC
Il coordinamento stabilito tra la sicurezza sociale svizzera e quella dei nuovi Stati membri della CE unifica e migliora la protezione dei cittadini svizzeri in materia di assicurazioni sociali in questi Stati e quella dei nuovi cittadini comunitari in Svizzera.
4.3.5 Conseguenze
4.3.5.1 Conseguenze finanziarie
Il numero di cittadini dei due nuovi Stati parte residenti in Svizzera, pari a circa 6’000 persone (stato al 31.12.2006), è piuttosto modesto, così come quello degli assicurati iscritti nel registro della Centrale di compensazione a Ginevra (ottobre 2007: 6'532 cittadini bulgari e 13'045 cittadini rumeni).
Una volta terminato il periodo di transizione, queste cifre potrebbero aumentare, in seguito alla progressiva apertura del mercato del lavoro, fino alla completa libertà di circolazione. Le conseguenze e l’evoluzione delle spese legate alla completa libertà di circolazione, dopo che sarà stata introdotta, sono difficili da stimare in quanto dipendono da diversi fattori. Le cifre riportate di seguito forniscono una breve panoramica delle possibili conseguenze finanziarie. Occorre precisare che in generale, in confronto alle spese annuali delle assicurazioni sociali svizzere nel loro insieme e tenuto conto del numero relativamente modesto stimato di persone interessate, le conseguenze finanziarie saranno limitate. Allo stesso modo, rispetto ai costi generati oggi dall’applicazione dell’ALC, anche le conseguenze di questa estensione sono poco importanti. Va inoltre rilevato che l’arrivo di lavoratori stranieri sul mercato del lavoro svizzero ha conseguenze positive sui rami delle assicurazioni sociali finanziati con il sistema di ripartizione. Poiché, tuttavia, i contributi e i premi danno diritto a prestazioni a più o meno lungo termine, è presumibile che il coordinamento del nostro sistema di assicurazioni sociali con i nuovi Stati membri comporterà nel complesso un leggero aumento delle spese delle assicurazioni. Le conseguenze finanziarie sulla sicurezza sociale svizzera non devono peraltro essere considerate isolatamente, bensì nel contesto globale dei vantaggi che il mercato del lavoro e l’economia traggono dall’ALC.
Assicurazione malattia
Gli interessi sugli anticipi accordati nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni sono a carico della Confederazione. L’organo di gestione, l’istituzione comune LAMal, ritiene che i costi supplementari che ne deriveranno ammonteranno a 120'000 franchi all’anno. Le riduzioni di premi a favore di assicurati residenti nei due nuovi Stati membri dovrebbero comportare per la Confederazione e i Cantoni un aumento trascurabile delle spese.