Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine
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alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e all’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201). Nel periodo compreso tra la data della firma del protocollo aggiuntivo II e la sua entrata in vigore, la Svizzera si è impegnata su base autonoma a mettere a disposizione dei due nuovi Stati membri dei contingenti preferenziali. In base alla decisione contenuta in una dichiarazione comune allegata al protocollo aggiuntivo II, i cittadini dei nuovi Stati membri potranno beneficiare di un contingente di 282 unità di permessi annuali e di un contingente di 1'006 unità di permessi di breve durata per dimoranti temporanei.
4.2 Regolamentazione transitoria per l’acquisto di terreni e di residenze secondarie (Allegato I al protocollo aggiuntivo II all’ALC)
Nell’ambito dei negoziati di adesione tra l’UE e la Bulgaria/Romania, sono state ammesse per questi ultimi misure transitorie per l’acquisto di terreni e di residenze secondarie. Per un dato periodo, questi due nuovi Stati membri potranno conservare o, se necessario, introdurre un divieto o delle restrizioni per quanto riguarda simili acquisti da parte di stranieri non residenti. Il termine fissato per i terreni agricoli è di sette anni, mentre per le residenze secondarie di cinque anni.
La Svizzera riprende pari pari queste restrizioni transitorie nell’ambito del protocollo aggiuntivo II (allegato I) senza porre riserve all’adozione di tali misure. Non si tratta quindi di norme reciproche. Per l’acquisto di immobili in Svizzera, tuttavia, le vigenti disposizioni della legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE, anche chiamata "Lex Koller") sono applicabili ai cittadini dei nuovi Stati membri così come ai cittadini dell'UE-25. Un adeguamento della LAFE al protocollo aggiuntivo II non è pertanto necessario. Secondo l’attuale LAFE, l’acquisto di una residenza secondaria, corrispondente a un’abitazione di vacanze, è soggetta ad autorizzazione e a contingenti, e tale autorizzazione può essere ottenuta soltanto a condizioni ben precise. D’altra parte, benché l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone all’estero non sia più soggetto alle restrizioni della Lex Koller, la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) limita dal canto suo l’acquisto di tali terre con l’applicazione del principio del “coltivatore diretto”, valido anche per i cittadini svizzeri, cosicché gli acquisti da parte di persone provenienti dai nuovi Stati membri dell’UE non saranno, per così dire, possibili, perché questi Stati non sono situati vicino alla Svizzera.
4.3 Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (Allegato II al protocollo aggiuntivo II all’ALC)
4.3.1 Contesto iniziale
In virtù dell’ALC, le relazioni in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e la CE sono regolate - dal giugno 2002 con i 15 Stati allora facenti parte della CE e dall’aprile 2006 con i 10 nuovi Stati membri - dalle relative norme di coordinamento della CE. Queste ultime sono contenute nei regolamenti (CEE) 1408/71 (disposizioni di diritto materiale) e 574/72 (disposizioni d’applicazione) e riguardano tutti i rami d’assicurazione tradizionali (malattia - inclusi gli infortuni non professionali - e maternità, invalidità, vecchiaia, decesso - prestazioni per i superstiti -, infortuni e malattie professionali, assicurazione e prestazioni familiari). «Coordinamento» significa che gli Stati contraenti devono rispettare, nell’applicazione delle loro leggi sulle assicurazioni sociali, determinati principi comuni (ad es. il divieto di qualsiasi discriminazione legata alla cittadinanza, il versamento di prestazioni in denaro all’estero, la totalizzazione dei periodi di assicurazione per soddisfare l’esigenza della durata minima di assicurazione, l’assistenza reciproca in materia di prestazioni dell’assicurazione malattia e infortuni), ma che per il resto sono liberi di organizzare le loro leggi secondo le loro esigenze. Per quanto riguarda la descrizione delle norme di coordinamento e le particolarità strutturali dell’ALC si rinvia al messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE (FF 1999 5092).