Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

4.4.2 Estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone nell’ambito del riconoscimento dei diplomi

L’allegato III all’ALC rinvia a diversi sistemi di riconoscimento di diplomi (sistema generale di riconoscimento, sistema settoriale di riconoscimento e riconoscimento basato sull’esperienza professionale) che disciplinano i diritti dei cittadini svizzeri e dei cittadini dell’Unione europea; questi sistemi si applicano alle professioni regolamentate. Quando la direttiva 2005/36/CE sarà ripresa nell’allegato III ALC, anche gli aspetti relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori temporanei di servizi saranno disciplinati da questo allegato.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, l’estensione della libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania consiste concretamente nel recepimento, nell’allegato III ALC, delle direttive 2006/100/CE e 2006/101/CE. La prima direttiva modifica le attuali direttive già riprese nell’allegato III ALC (in particolare le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 99/42/CE modificate dalla direttiva 2001/19/CE, relativa al sistema generale di riconoscimento, e le direttive settoriali 77/249/CEE e 98/5/CE applicabili agli avvocati, la direttiva 93/16/CEE applicabile ai medici, le direttive 77/452/CEE e 77/453/CEE applicabili agli infermieri responsabili dell’assistenza generale, le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE applicabili ai dentisti, le direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE applicabili ai veterinari, le direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE applicabili alle ostetriche, le direttive 85/432/CEE e 85/433/CEE applicabili ai farmacisti, e la direttiva 85/384/CEE applicabile agli architetti) nonché la direttiva 2005/36/CE; la seconda modifica le direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE relative alla distribuzione di prodotti tossici, ugualmente riprese nell’allegato III ALC.

Le direttive 2006/100/CE e 2006/101/CE prevedono sostanzialmente la partecipazione della Bulgaria e della Romania al sistema instaurato dalle direttive citate nel paragrafo precedente. Per quanto riguarda il sistema settoriale di riconoscimento, stilano la lista dei titoli che la Svizzera dovrebbe riconoscere automaticamente.

4.4.3 Contenuto dell’atto relativo alle condizioni di adesione

Le direttive 2006/100/CE e 2006/101/CE modificano gli atti comunitari ripresi nell’allegato III ALC. Essi sono quindi adeguati alla situazione già in vigore nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri della CE in tutti i settori toccati dall’allegato III ALC.

4.4.4 Riserva della Svizzera in materia di riconoscimento dei diplomi di ostetrica e di infermiere responsabile dell’assistenza generale

Le informazioni dettagliate sui diplomi rumeni e bulgari di ostetrica e di infermiere responsabile dell’assistenza generale sono disponibili solo da poco tempo e sono attualmente all’esame delle autorità responsabili (UFFT, Croce Rossa). Un’eventuale riserva unilaterale della Svizzera sarà aggiunta al protocollo nella forma di una corrispondente dichiarazione.

4.4.5 Risultati dei negoziati

Nell’ambito dei negoziati volti a integrare la direttiva 2005/36/CE nell’allegato III ALC, si è deciso di integrare anche le direttive 2006/100/CE e 2006/101/CE. Se la procedura di modifica dell’allegato III si svolgerà conformemente allo scadenzario previsto, le direttive 2006/100/CE e 2006/101/CE dovrebbero essere integrate nell’allegato III ALC prima dell’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II. Questo modo di procedere serve a evitare una seconda procedura di modifica dell’allegato III ALC non appena il protocollo sarà entrato in vigore. Esso consente inoltre di evitare lo scarto che si creerebbe se l’allegato III fosse modificato solo dopo l’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II.