Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Come detto, per un’assicurazione sociale finanziata come l’AVS/AI con un sistema di ripartizione, l’arrivo di lavoratori stranieri reso possibile da questa estensione dell’ALC avrà inizialmente degli effetti positivi. I costi supplementari che interverranno in un secondo tempo possono essere stimati come segue.

Questi costi derivano principalmente dal versamento di rendite AVS/AI al di fuori della Svizzera. Per la Bulgaria, il versamento di rendite all’estero è già previsto dalla convenzione bilaterale di sicurezza sociale. Le rendite saranno ora esportate anche per i cittadini rumeni e il rimborso dei contributi AVS sarà soppresso. In una prima fase (da 30 a 40 anni) si prevedono risparmi dovuti, da un lato, alla soppressione del rimborso dei contributi e, dall’altro, al fatto che la somma dei contributi percepiti sarà più elevata della somma delle rendite versate. Successivamente, i costi, stimati in base al numero attuale di assicurati, raggiungeranno progressivamente i 10,1 milioni di franchi all’anno (rendite di vecchiaia e superstiti [incluse le rendite per i figli]: 7,7 milioni; rendite AI: [incluse le rendite per i figli]: 2,4 milioni). La Confederazione assume 5 milioni di questo totale, mentre il resto è finanziato dalle assicurazioni e dai contributi.

Per quanto riguarda le spese supplementari dovute all’esportazione di quarti di rendita, le esperienze fatte indicano che saranno trascurabili. Gli assegni per grandi invalidi dell’AVS dovranno ora essere versati anche agli aventi diritto residenti in Svizzera che ricevono una pensione bulgara o rumena. Questi casi dovrebbero essere limitati e quindi rappresentare costi relativamente irrisori. La soppressione del termine di attesa per le prestazioni complementari dovrebbe tradursi complessivamente in costi supplementari minimi poiché i beneficiari di rendite stranieri possono venire in Svizzera soltanto se dispongono di mezzi sufficienti per sopperire ai propri bisogni.

Assicurazione contro gli infortuni

In questo settore, gli oneri dovuti agli interessi sugli anticipi accordati nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni tra gli Stati della CE sono a carico della Confederazione. I costi supplementari conseguenti all’adesione dei due nuovi Stati membri dovrebbero comunque essere trascurabili. Non è possibile fare una stima degli eventuali costi supplementari dovuti alle indennità per malattia professionale. Le esperienze fatte finora con l’ALC non forniscono elementi sufficienti per poter quantificare questi costi.

Assicurazione contro la disoccupazione

Considerate le esperienze acquisite nell’ambito dell’UE-15 e dell’UE-10, da cui è risultato che i costi allora previsti in materia di assicurazione contro la disoccupazione (AD) non si sono confermati, non bisognerà attendersi – con l’estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Paesi membri dell’UE – un aumento considerevole dei costi dell’AD, tanto più che la Svizzera garantirà ai nuovi Stati membri, soprattutto per i soggiorni di breve durata, soltanto contingenti ridotti. Prendendo come base di calcolo delle spese per il 2010 (nell’ipotesi di un’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II in questo anno) le circa 6’000 unità supplementari sui contingenti di permessi a lungo termine e le circa 5'700 unità supplementari sui contingenti di permessi a breve termine destinate ai cittadini di questi Stati membri dell’UE, i costi supplementari netti (spese supplementari meno contributi supplementari riscossi) per l’AD dovrebbero ammontare a 7 milioni di franchi svizzeri nel caso in cui i contingenti siano utilizzati integralmente. Allo scadere dei periodi transitori, quando i contingenti saranno stati portati a circa 1'200 unità per i permessi a lungo termine e a circa 11'100 per i permessi a breve termine, tali costi potrebbero raggiungere circa 12 milioni di franchi se i contingenti saranno utilizzati integralmente. Queste cifre includono i rimborsi ai Paesi d’origine dei contributi AD dei lavoratori con contratti di durata inferiore a un anno (ossia circa 3 milioni di franchi svizzeri all’inizio del periodo transitorio e 5 milioni alla fine dello stesso).