Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

4.3.2 Obiettivo e svolgimento dei negoziati

I negoziati riguardavano l’integrazione della Bulgaria e della Romania nel coordinamento esistente in materia di assicurazioni sociali tra la Svizzera e la CE. Questo coordinamento doveva attenersi alle stesse norme già convenute con i 25 Stati della CE e gli adeguamenti dovevano pertanto limitarsi agli ambiti per i quali erano già previste nell’ALC speciali regolamentazioni.

4.3.3 Risultati dei negoziati

4.3.3.1 In generale

Attraverso il protocollo aggiuntivo II, la Bulgaria e la Romania diventano parti contraenti dell’ALC e sono menzionate nell’allegato II (sicurezza sociale) all’ALC. Il regolamento comunitario che regge l’adesione della Bulgaria e della Romania è iscritto nella lista dell’acquis comunitario contenuta nell’allegato II dell’accordo, e gli allegati ai regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72 sono completati mediante l’inclusione di questi Stati. La convenzione bilaterale di sicurezza sociale già conclusa con la Bulgaria è in linea di principio sospesa (art. 20 ALC) ed è sostituita da norme di coordinamento dell’ALC nella misura in cui disciplina la stessa materia. Essa resta applicabile ai casi che non sono contemplati dall’ALC. Le norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale sono interamente applicabili dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II, senza periodi transitori, ad eccezione delle disposizioni transitorie dell’assicurazione contro la disoccupazione.

4.3.3.2 Le norme di coordinamento e le loro conseguenze per le assicurazioni sociali svizzere

Il diritto in materia di coordinamento della CE e le sue conseguenze per le assicurazioni sociali svizzere sono commentati in dettaglio nel messaggio concernente gli accordi settoriali con la CE (FF 1999 5092, n. 273.22 e 273.23). L’allegato II all’ALC è stato nel frattempo modificato da due decisioni del Comitato misto: decisione 2/2003 del 15 luglio 2003 (RU 2004 1277) e decisione 1/2006 del 6 luglio 2006 (RU 2006 5851). Qui di seguito saranno trattate unicamente le disposizioni dell’ALC toccate dalla presente estensione.

Assicurazione malattia

La Bulgaria e la Romania non hanno auspicato di poter usufruire di norme particolari convenute nei confronti di determinati Stati. Si applicheranno quindi le normali disposizioni in materia di coordinamento.

Assicurazione vecchiaia e superstiti

L’ALC obbliga la Svizzera ad autorizzare i cittadini degli Stati parte, in virtù del principio della parità di trattamento, ad affiliarsi all’AVS/AI facoltativa. In occasione della revisione dell’assicurazione facoltativa, il Parlamento ha deciso di eliminare la possibilità per le persone residenti nell’UE di affiliarsi a questa assicurazione. Dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo II all’ALC questa disposizione si applica quindi anche ai nuovi Stati membri della CE. Per le persone già assicurate è prevista una regolamentazione transitoria analoga a quella applicata dall’entrata in vigore dell’ALC.

Previdenza professionale

In base alla regolamentazione istituita dall’ALC, il versamento in denaro della prestazione di uscita dal regime obbligatorio al momento in cui la persona assicurata lascia la Svizzera non è più possibile una volta scaduto il periodo transitorio di cinque anni, ovvero a partire dal 1° giugno 2007, se gli assicurati sono obbligatoriamente affiliati a un’assicurazione pensione in uno Stato della CE. La Bulgaria e la Romania saranno interessate da questa norma a partire