Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine

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3. Valutazione del protocollo aggiuntivo II all’ALC

L'estensione dell'ALC alla Bulgaria e alla Romania si inserisce nel quadro della politica europea e migratoria del Consiglio federale. Ogni previsione riguardo all’immigrazione di cittadini di questi due nuovi Stati membri e al suo impatto sul mercato del lavoro sarebbe piuttosto azzardata: ecco perché è importante definire un periodo transitorio, appositi contingenti e una clausola di salvaguardia speciale appropriata.

La possibilità per la Svizzera di mantenere per un periodo di sette anni alcune restrizioni relative al mercato del lavoro nei confronti di questi Paesi consentirà di evitare un’eventuale pressione sui salari. Le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone applicabili agli Svizzeri e a tutti i lavoratori di origine straniera, in vigore dal 1° giugno 2004 e rafforzate nel 2006, permettono inoltre di prevenire il dumping salariale e sociale e forniscono una protezione supplementare al mercato del lavoro svizzero.

Grazie all’estensione dei sette accordi bilaterali alla Bulgaria e alla Romania, la Svizzera beneficia di un accesso a un mercato comune dell’UE ulteriormente allargato che è particolarmente importante per la nostra crescita economica. Questo processo permette un accesso privilegiato ai potenziali consumatori dei mercati di questi due Paesi. La flessibilità del mercato del lavoro svizzero lascia ben sperare nella capacità della nostra economia di trarre profitto dalla loro offerta di manodopera. Le imprese svizzere avranno le stesse opportunità dei loro concorrenti europei di assumere questa manodopera.

Se la libera circolazione delle persone tra la Svizzera, da un lato, e la Bulgaria e la Romania, dall’altro, non fosse realizzata, si creerebbe uno squilibrio nelle relazioni contrattuali tra la Svizzera e i 27 Stati membri dell’UE. L’UE costituisce infatti un mercato interno comune a tutti i suoi Stati membri e non ammette che i cittadini di alcuni di questi Stati siano trattati diversamente dagli altri cittadini dell’UE, fatte salve le disposizioni transitorie negoziate tra tutte le parti interessate. Vi sarebbe in tal caso il rischio di una denuncia dell’ALC da parte dell’Unione europea e questo determinerebbe, in base alla clausola “ghigliottina” definita all’articolo 25 capoverso 4 ALC, l’abrogazione degli altri sei accordi settoriali conclusi nel 1999.

4. Disposizioni materiali del protocollo aggiuntivo II

4.1 Parte generale

Struttura. Questo protocollo presenta una struttura ampiamente paragonabile a quella adottata per il protocollo aggiuntivo relativo all’estensione dell’ALC agli Stati che hanno aderito all’UE nel 2004 (protocollo aggiuntivo I). La parte principale disciplina il periodo transitorio per il mantenimento delle restrizioni nazionali relative al mercato del lavoro (contingenti, priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni salariali e lavorative). L’allegato I dell’accordo riguarda le misure transitorie per l’acquisto di terreni e di residenze secondarie. L’allegato II dell’accordo regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il protocollo aggiuntivo II contiene inoltre un rinvio generale nel quale si rammenta che le parti intendono applicare reciprocamente il sistema di riconoscimento dei diplomi secondo quanto previsto nell’ALC. Siccome l’allegato III di questo accordo è attualmente oggetto di negoziati tra la Svizzera e la Commissione europea in vista di un recepimento della direttiva 2005/36/CE, la questione della sua applicazione alla Bulgaria e alla Romania sarà disciplinata in seno al Comitato misto istituito dall’accordo.

In virtù dell’articolo 1 capoverso 2 del protocollo aggiuntivo II, i cittadini dei due nuovi Stati membri dell’UE beneficeranno delle disposizioni dell’ALC secondo i termini e le condizioni definiti nel protocollo. Lo statuto giuridico dei cittadini dei due nuovi Stati membri sarà retto dall’ALC, fatte salve le disposizioni transitorie previste nel protocollo aggiuntivo II per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro. Dal momento in cui entrerà in vigore il protocollo,