Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel capoverso 2 si ribadisce l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione fisica come previsto nella legge attuale. Nella formulazione proposta, ai fini di una migliore comprensione si integra nel testo il riferimento alle scuole professionali, finora citate in separata sede. Il riferimento alle scuole magistrali e a quelle superiori di magistero non è più necessario in quanto esse sono scomparse dall’attuale panorama formativo.
Il capoverso 3 attribuisce la competenza di emanare direttive qualitative e quantitative al Consiglio federale, chiamato ad agire in collaborazione e d'intesa con i Cantoni. Come nel diritto attuale, si rinuncia a regolare a livello di legge il numero di lezioni obbligatorie, ritenendo che non sia possibile farlo in modo definitivo per gli anni o i decenni a venire. Il numero di ore dipende dalle esigenze delle varie fasce d'età e dalle attitudini motorie di bambini e giovani e deve poter essere costantemente adattato alle situazioni che man mano si presentano.
Art. 13 Formazione e perfezionamento dei docenti
Il capoverso 1 è stato ripreso in larga misura dalla legge attuale. Lo scopo è consentire alla Confederazione di sostenere e coordinare in modo mirato la formazione dei docenti di educazione fisica. Ciò risponde al mandato giusta l’articolo 68 capoverso 1 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione «promuove lo sport, in particolare l’educazione fisica». In questo ambito, nell’interesse di un’elevata qualità nel settore della formazione in Svizzera, collabora con le competenti organizzazioni professionali cantonali.
Anche la possibilità di emanare direttive qualitative e quantitative per la formazione del personale insegnante che si occupa di educazione fisica, prevista al capoverso 2, corrisponde al diritto attuale. La qualità della formazione dei docenti è un elemento centrale se si intende attuare concretamente il principio della pratica quotidiana dello sport e del movimento a scuola.
Art. 14 Resoconto
È opportuno costituire – insieme ai Cantoni – un sistema di controllo della formazione nel campo dello sport conformemente all'articolo 61a della Costituzione federale. È pertanto mantenuto l’obbligo di presentare un rapporto periodico, già previsto nella legge attuale. Poiché la Confederazione, nell’ambito del sostegno alle scuole professionali, sussidia anche gli impianti e le attrezzature necessarie alla pratica dell’educazione fisica, tale obbligo è esteso anche a questo settore.
4.2.3.2 Sezione 2: Scuola universitaria
Art. 15
Sulla base dell'articolo 68 della Costituzione federale, il capoverso 1 sancisce che la Confederazione gestisce una scuola universitaria (Scuola universitaria federale dello sport di Macolin, SUFSM). La sua subordinazione organizzativa all’Ufficio federale dello sport si evince dall’articolo 25 della legge. Rifacendosi alla legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP), il mandato attribuito alla scuola viene