Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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sintetizzato con «insegnamento, ricerca e servizi» nonché «formazione e perfezionamento di livello terziario». Ciò comprende anche le offerte della scuola universitaria nel campo della formazione degli allenatori. Dando al Consiglio federale il mandato di regolare l'accreditamento della SUFSM, si garantisce che i cicli di formazione da essa offerti soddisfino le esigenze del modello di Bologna. La soluzione proposta considera le direttive del legislatore costituzionale ed è conforme agli sforzi attualmente in corso per riorganizzare il paesaggio universitario svizzero.
Il capoverso 2 – che riprende la normativa vigente – incarica la Confederazione di sostenere i progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente alle direttive della Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER). La concezione della ricerca nel campo dello sport e del movimento viene elaborata a scadenza quadriennale (periodo attuale 2008-2011). Nella formulazione dei temi della ricerca si fa riferimento ai temi politici considerati prioritari. La maggior parte delle risorse finanziarie è destinata a istituzioni cantonali e private (soprattutto scuole universitarie).
Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la facoltà di regolare l’accesso ai cicli di studio. In tal modo è ad esempio possibile tener conto del numero limitato di posti a disposizione per gli studenti.
4.2.4 Capitolo: Sport di prestazione
Art. 16 Misure
Le considerazioni fondamentali in merito alla promozione statale dello sport di prestazione sono riportate a numeri 1 e 2. Il diritto vigente non contiene disposizioni esplicite per lo sport di punta e le giovani leve. Gli sportivi svizzeri di punta vengono sostenuti già ora con misure di varia natura, anche se le prestazioni non sono offerte direttamente agli interessati, ma alle rispettive federazioni. Una competenza in tal senso si evince tacitamente da diverse competenze parziali, quali ad esempio la creazione di un istituto di scienze dello sport, la gestione di Gioventù+Sport, il sostegno alle federazioni di ginnastica e sport e vari compiti di carattere generale attribuiti all’Ufficio federale dello sport.
La Confederazione gestisce insieme alla Swiss Olympic Association un centro nazionale per lo sport di prestazione in cui lo sport giovanile di prestazione e gli atleti di spicco dello sport di punta vengono sostenuti con servizi logistici e specialistici. L’attività del centro si articola su tre pilastri fra loro complementari: le offerte nel campo delle infrastrutture e dei servizi a Macolin e a Tenero, il settore delle scienze dello sport e dell’assistenza medico-sportiva e infine la formazione degli allenatori presso la SUFSM. Altre prestazioni di sostegno sono poi offerte nell’ambito della scuola reclute e dei corsi di ripetizione per gli sportivi di punta.
Le basi legali attuali per le prestazioni di sostegno della Confederazione non rispondono più totalmente alle esigenze del principio costituzionale di legalità, per cui all’attività statale in questo ambito vanno date basi legali chiare e univoche. L’attività di promozione della Confederazione si riferisce, da un lato, allo sport di punta e, dall’altro, allo sport giovanile di competizione, nel senso di un investimento preliminare in carriere sportive che potrebbero raggiungere risultati eccezionali.