Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine
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Le misure di promozione vengono poi precisate di comune accordo con i soggetti dello sport privato determinando gli aspetti contenutistici, strutturali e finanziari degli ambiti di prestazione e dei campi d'azione, come esplicitato al capoverso 2. Così facendo si tiene nella giusta considerazione il fatto che ogni nazione che partecipa a competizioni internazionali conosce forme più o meno spinte di sostegno statale.
Art. 17 Manifestazioni sportive internazionali
Lo svolgimento di campionati mondiali e europei in Svizzera è stato sostenuto in passato con la garanzia del deficit. Grazie a una revisione legislativa, dal 1995 sono possibili in via di principio anche contributi al finanziamento di manifestazioni sportive internazionali di grandi dimensioni. La procedura per la concessione dei contributi si svolge in accordo con la Swiss Olympic Association. L'avamprogetto inoltre prevede la possibilità di sostenere anche incontri e congressi a condizione che perseguano obiettivi conformi allo scopo della presente legge. Ciò si rende necessario in quanto i collegamenti internazionali e lo scambio di conoscenze hanno assunto un’importanza notevolmente maggiore dall’entrata in vigore della legge vigente. Oltre a ciò, un sostegno adeguato può rendere più interessante la Svizzera come sede di federazioni sportive internazionali. Attualmente oltre trenta federazioni (comprese FIFA, UEFA e FIS) e una ventina di organizzazioni sportive (per es. il CIO) hanno la loro sede in Svizzera.
A norma del diritto vigente, la Confederazione subordina il sostegno alle manifestazioni sportive alla disponibilità dei Cantoni a partecipare con un importo almeno doppio. Per «normali» manifestazioni sportive di importanza continentale o mondiale si tratta di una regolamentazione adeguata. In futuro però si chiederà ai Cantoni non più una partecipazione minima, ma un contributo adeguato. Si parte comunque dal principio che i Cantoni devono partecipare con una somma almeno pari al doppio di quella versata dalla Confederazione. La definizione dei criteri per la concessione dei contributi federali avverrà a livello di ordinanza. Nella stessa sede si dovrà prevedere per quali casi occorre eventualmente utilizzare una chiave di riparto diversa. Non si può infatti escludere che il sostegno a determinate manifestazioni sia d'interesse nazionale e che debba quindi essere concesso anche senza la partecipazione dei Cantoni ospitanti. Di regola però anche in futuro la Confederazione non sosterrà alcuna manifestazione sportiva senza una partecipazione sostanziale da parte dei Cantoni.
Per la realizzazione di eventi sportivi particolari (per es. UEFA EURO 08, candidatura di Sion alle Olimpiadi invernali, Campionati mondiali FIS di sci 2003 a San Moritz), la Confederazione è chiamata a un intervento di maggior peso nell'ambito del coordinamento e del sostegno, che spazia dalla presentazione della candidatura alle misure d’accompagnamento, soprattutto nei settori della sicurezza e delle infrastrutture. Con il capoverso 2 si crea la base legale per il relativo impegno della Confederazione. Prevedere una competenza statale in materia di coordinamento consente poi di preparare e realizzare una grande manifestazione come compito congiunto di Confederazione e Cantoni (art. 46 cpv. 2 Cost.).