Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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Al Consiglio federale è inoltre attribuito espressamente il mandato di verificare periodicamente l’eventuale necessità di adeguare il mandato di servizio universale in base all’evoluzione sociale, tecnologica o economica.

Qualità e prezzi

Le prestazioni del servizio universale devono essere fornite con una buona qualità e a determinati prezzi. Uno dei postulati fondamentali della politica svizzera concernente il servizio universale è che le prestazioni del servizio universale siano economiche; è quanto stipula anche il mandato costituzionale di cui all’articolo 92 Cost. Per questo motivo, i prezzi per l’invio di lettere e pacchi all’interno del servizio universale devono essere convenienti, indipendenti dalla distanza e fissati secondo gli stessi principi. Fino al 1° aprile 2012, i prezzi per le lettere all’interno del monopolio sono stabiliti dal Consiglio federale: in quest’ambito non vi è nessuna concorrenza e di conseguenza non vi è nessun controllo compensativo sui prezzi della Posta Svizzera. In futuro, il Consiglio federale fisserà il limite massimo dei prezzi per le prestazioni che rientrano nel monopolio dopo aver consultato il Sorvegliante dei prezzi (cfr. art. 14 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi, LSPr; RS 942.20).

Per ciò che non rientra nel monopolio e in caso di apertura completa del mercato per l’intero servizio universale al 1° aprile 2012, l’avamprogetto non prevede nessuna regolamentazione speciale dei prezzi. A differenza di altri mercati con monopoli naturali, sul mercato postale bisogna partire dal presupposto che sarà sostanzialmente possibile accedere al mercato (cfr. anche cap. 6.4 nonché tra l’altro Plaut Economics, Opening postal markets in Switzerland, Olten, 23 gennaio 2007): di conseguenza la concorrenza tra gli operatori del mercato funzionerà e dovranno essere garantiti prezzi equi e non discriminatori. Anche l’attuale studio Plaut/Frontier giunge alla conclusione che, in tutti gli scenari considerati, dal punto di vista della concorrenza non sussiste alcun motivo di regolamentare i prezzi. Di conseguenza, per procedere contro prezzi abusivi praticati da imprese che dominano il mercato sono sufficienti gli strumenti del diritto generale della concorrenza: il ricorso al Sorvegliante dei prezzi e alla Commissione della concorrenza. Contemporaneamente, questa soluzione garantisce al concessionario del servizio universale anche la libertà necessaria per fissare prezzi il più possibile conformi al mercato per il servizio universale fornito in concorrenza con altri fornitori. Questo sistema si è rivelato efficace per i prezzi della Posta al di fuori del monopolio sulle lettere fino a 100 g e si applica anche ai prezzi delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Solo la condizione dell’indipendenza dei prezzi dalla distanza dovrà essere verificata dall’autorità di regolazione del settore (PostCom).

Nel caso in cui, contrariamente alle aspettative, sul mercato postale questo sistema non dovesse funzionare, la legge prevede la competenza del Consiglio federale di stabilire il limite massimo dei prezzi (cfr. commenti all’art. 16 cpv. 4). Potrà avvalersi di tale competenza ad esempio se il finanziamento del servizio universale fosse minacciato o se dovesse emergere che gli strumenti esistenti non consentono di raggiungere gli obiettivi della legge sulle poste. La fissazione e la verifica dei prezzi potranno essere assicurati direttamente dal Consiglio federale o mediante una delega della competenza alla PostCom.