Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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differenza essenziale sta segnatamente nei requisiti a livello di infrastruttura e formazione del personale. Con l’obbligo di offrire versamenti e prelevamenti in contanti, il traffico dei pagamenti rientra nel campo d’applicazione della legge sul riciclaggio di denaro, che comporta obblighi di diligenza più severi per il personale, non richiesti dall’obbligo di offrire il servizio universale per i servizi postali. Contemporaneamente, l’esecuzione di pagamenti in contanti negli uffici postali impone misure atte a garantire la sicurezza. Di conseguenza, l’offerta di servizi nell’ambito del traffico dei pagamenti in un ufficio postale comporta notevoli costi. Su questo sfondo, l’attuale parità di trattamento tra i servizi postali e il traffico dei pagamenti non si giustifica materialmente in relazione alla densità degli uffici postali e si spiega solo per motivi storici. Il presente avamprogetto prevede pertanto una soluzione su misura per il traffico dei pagamenti dal punto di vista della portata (compreso l’accesso), della gestione e del finanziamento.
Anche in futuro, la Posta sarà tenuta ad assicurare adeguatamente il traffico dei pagamenti in tutto il Paese. Le prestazioni comprenderanno come finora versamenti, prelevamenti e trasferimenti (cfr. commenti all’art. 38). Di conseguenza, il mandato di base formulato attualmente non cambia. Per quanto riguarda l’impostazione concreta, alla Posta dovrà tuttavia essere lasciata la possibilità di adattare l’accesso a seconda del progresso tecnologico, dei bisogni dei clienti e dell’andamento della domanda. Potrà così offrire le prestazioni attraverso uffici postali con personale, attraverso Postomat, per corrispondenza o con un sistema elettronico di traffico dei pagamenti. La modifica del mandato rispetto a oggi non si riferisce alla portata dell’offerta, bensì alle modalità con cui è fornita la prestazione. Nell’ambito della sua competenza di vigilanza, il Consiglio federale potrà in particolare garantire che le modalità di accesso corrispondano alle esigenze della popolazione. Se lo riterrà necessario, ai sensi dell’articolo 38 capoverso 4 potrà concretizzare le condizioni relative all’offerta di punti di accesso nell’ordinanza.
Questa regolamentazione deve permettere un orientamento ottimale delle prestazioni del traffico dei pagamenti alle esigenze dei clienti. Il fatto che queste esigenze cambino nel corso degli anni − soprattutto sulla scia del progresso tecnologico − emerge in particolare nell’ambito dei versamenti e dei prelevamenti in contanti: i versamenti sono in calo da anni, i prelevamenti sono praticamente scomparsi. Contemporaneamente, l’obbligo di cui all’articolo 38 risponde anche all’esigenza della Posta di una certa flessibilità, necessaria per fornire il traffico dei pagamenti secondo principi di economia aziendale e sfruttare possibili misure di razionalizzazione.
Le prestazioni devono essere fornite in moda da coprire i costi. Concretamente, ciò significa che l’onere finanziario per l’offerta di prestazioni del traffico dei pagamenti deve essere proporzionale alla loro utilizzazione effettiva. Ciò è necessario perché – a differenza del servizio postale universale – non è previsto nessun fondo e nessun indennizzo per eventuali deficit di finanziamento. Non è ammesso neanche un finanziamento attraverso i servizi postali riservati durante la prima fase dell’apertura del mercato, fino al 1° aprile 2012.