Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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i proventi del servizio universale già prima di far valere un indennizzo. Un doppio aggravio sui proventi del servizio universale porterebbe a una distorsione della concorrenza a sfavore del concessionario, che come tutti gli altri fornitori soggetti a notifica è soggetto alle imposte sul fatturato delle sue prestazioni nell’ambito del servizio universale. Questo sistema di finanziamento corrisponde a quello della legislazione sulle telecomunicazioni.

Se questo fondo non è tuttavia sufficiente per coprire i costi netti, ai sensi

dell’articolo 36 capoverso 4 la Confederazione versa un indennizzo per finanziare il servizio universale. Può essere il caso se il deficit da finanziare può essere colmato solo con un onere sproporzionato per i fornitori. In tal caso il Parlamento decide l’importo corrispondente sotto forma di decreto federale semplice nell’ambito del preventivo.

Diritti del concessionario del servizio universale

L’obbligo di offrire il servizio universale non deve tradursi in una distorsione della concorrenza tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori. Per questo motivo saranno aboliti tutti i privilegi di cui beneficia oggi la Posta Svizzera [ad esempio privilegio fiscale, esenzione dall’imposta sul valore aggiunto nella revisione della legge sull’IVA (LIVA; RS 641.20)]. La concessione di diritti esclusivi è giustificata solo dove questi sono direttamente legati all’adempimento regolare del suo mandato: la deroga al divieto di circolare la notte e la domenica permette la fornitura delle prestazioni della Posta A e l’utilizzazione gratuita del suolo pubblico è necessaria per offrire al Paese un numero sufficiente di buche delle lettere pubbliche. Questi privilegi del concessionario del servizio universale sono relativizzati dal fatto che altri fornitori possono chiedere alle autorità cantonali o comunali sia la deroga al divieto di circolare la notte e la domenica9 che l’utilizzazione del suolo pubblico.

6.2.2 Servizio di base con prestazioni del traffico dei pagamenti

Oggi la Posta Svizzera è tenuta per legge a offrire anche prestazioni del traffico dei pagamenti, oltre a quelle del traffico postale. L’obbligo di offrire il servizio universale comprende l’offerta di versamenti, prelevamenti e trasferimenti. Le condizioni relative alla densità della rete di uffici postali di cui all’articolo 2 capoverso 3 LPO si applicano anche al traffico dei pagamenti; le prestazioni del traffico dei pagamenti devono quindi essere disponibili in tutte le regioni e per tutti i gruppi della popolazione a una distanza adeguata sull’intero territorio. Una deroga a questa condizione è prevista dall’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza sulle poste, che oggi consente alla Posta di rinunciare, per ragioni di sicurezza, a offrire prestazioni finanziarie.

Come indicato al capitolo 6.2 precedente, nell’avamprogetto di legge sulle poste il servizio universale per i servizi postali e quello per le prestazioni del traffico dei pagamenti sono disciplinati separatamente. Come già accennato, si tratta di servizi molto differenti, forniti su mercati distinti e per bisogni dei clienti distinti. Una

9 Ai sensi dell’art. 92 dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), i Cantoni possono concedere deroghe al divieto di circolare la notte e la domenica.