Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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settore. Spesso, la regolazione dell’accesso si traduce in lunghi e costosi scontri e al tempo stesso non garantisce lo sviluppo di una concorrenza efficace. I fornitori sono tuttavia liberi di concordare un accesso contrattualmente; già oggi esiste infatti un contratto quadro corrispondente tra la Posta Svizzera e fornitori privati.
Come mostra lo studio Plaut/Frontier, un accesso funzionante influenza lo sviluppo della concorrenza. Il Consiglio federale ritiene che si debba dare maggior peso alla sicurezza del finanziamento del servizio universale, ma data l’importanza della tematica, nell’ambito della procedura di consultazione intende porre in discussione anche la possibilità di regolare l’accesso. In tal caso sarebbe creata una base giuridica per il caso in cui le parti non raggiungano nessun accordo sull’accesso. Su richiesta di una delle parti, la PostCom potrebbe ordinare un accordo contrattuale.
A differenza dell’attuale PostReg, in futuro la PostCom non svolgerà più compiti politici e legislativi. Il cumulo di compiti legislativi e regolativi non è corretto, poiché la regolazione è competente per l’esecuzione della legislazione. Questo compito sarà affidato a una nuova autorità tecnica da costituire, che affiancherà anche il Consiglio federale nell’adempimento del suo mandato di valutazione ai sensi dell’articolo 4; le sarà inoltre affidata la tutela degli interessi svizzeri in seno a organizzazioni internazionali (cfr. art. 41).
7 Commento alle singole disposizioni
7.1 Legge sulle poste
7.1.1 Disposizioni di carattere generale
Art. 1 Scopo
Questo articolo enumera gli obiettivi perseguiti con l’adozione della legge sulle poste. Pur non avendo un significato normativo diretto, funge tuttavia da filo conduttore per l’interpretazione delle disposizioni materiali della legge.
La legge sulle poste concretizza il mandato costituzionale di cui all’articolo 92 Cost. garantendo alla popolazione e all’economia in tutte le parti del Paese una vasta gamma di prestazioni a prezzi convenienti e di elevata qualità. A tal fine, la legge decreta innanzitutto il mandato del servizio universale e secondariamente contribuisce, grazie all’introduzione di una concorrenza efficace tra operatori del servizio postale, a garantire un’offerta variata di servizi postali pregiati a prezzi vantaggiosi.
Art. 2 Oggetto
Questa disposizione definisce il campo d’applicazione materiale e personale della legge. La legge assoggetta tutte le persone giuridiche e fisiche che forniscono a scopo commerciale e per conto terzi servizi postali ai sensi dell’articolo 3 lettera a. Agisce “a scopo commerciale" (in ted. “gewerbsmässig”) chi trasporta invii per conto terzi prefiggendosi uno scopo economico. Per quanto riguarda la “fornitura” (in ted. "Erbringung"), il criterio è l’esistenza di un rapporto clientelare: chi si presenta al cliente come fornitore di servizi che conclude contratti, garantisce servizi e li fattura è di principio considerato fornitore di servizi postali. Non importa che la