Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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sua attività comprenda o no tutti gli anelli della catena del valore aggiunto, vale a dire accettazione, raccolta, smistamento, trasporto e recapito.
La legge sulle poste disciplina inoltre la fornitura di prestazioni del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti ai sensi dell’articolo 35f. In quest’ultimo settore, il campo d’applicazione personale è circoscritto alla Posta Svizzera.
Art. 3 Definizioni
Nella LPO l’articolo sulle definizioni ha un’importanza particolare legata al fatto che le delimitazioni contenute nelle definizioni definiscono le attività del mercato postale e attraverso di esse il campo d’applicazione della legge (cfr. commento all’art. 2).
Nella LPO sono considerati servizi postali l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito di invii postali indirizzati. Questo processo è inteso anche come trasporto di invii postali. Sono invii postali gli invii di corrispondenza, di pacchi postali fino a 30 kg e di giornali e periodici. Può trattarsi indistintamente di invii postali in Svizzera, dall’estero o per l’estero. Per quanto riguarda il campo d’applicazione, non ha fondamentalmente alcuna importanza nemmeno il prezzo al quale sono offerti gli invii, né la velocità di recapito. Per servizi del traffico dei pagamenti s’intendono versamenti, prelevamenti e trasferimenti.
Art. 4 Valutazione
Le esigenze poste al servizio universale mutano con l’andar del tempo. L’evoluzione della domanda nel settore del traffico dei pagamenti, ad esempio, e in special modo della domanda di versamenti e prelevamenti in contanti, attualmente è impossibile da prevedere. Per questo motivo la legge incarica il Consiglio federale di valutare periodicamente se il contenuto del servizio universale nel settore postale e in quello del traffico dei pagamenti, così come è definito nella legge e nell’ordinanza, corrisponde all’evoluzione sociale, tecnologica ed economica.
7.1.2 Servizi postali
7.1.2.1 Disposizioni generali
Art. 5 Obbligo di notifica
Chi fornisce servizi postali a scopo commerciale ai sensi dell’articolo 2 è di principio soggetto a notifica. L’obbligo di notifica obbedisce all’obiettivo dell’apertura controllata del mercato: garantisce innanzitutto che tutti i fornitori siano assoggettati ai medesimi diritti e obblighi nell’esercizio della loro attività e secondariamente che le esigenze poste ai fornitori di cui all’articolo 6 possano essere soddisfatte efficacemente. La formula sinora vigente, in base alla quale erano soggetti a notifica soltanto i fornitori che offrivano cumulativamente tutti gli elementi della catena del valore aggiunto o perlomeno che dirigevano l’intero processo, verrà abolita in avvenire. È senz’altro possibile che un’impresa si specializzi nella fornitura di prestazioni preliminari nel settore postale (si tratta dei cosiddetti “consolidatori”). Con il sistema attuale, questi operatori non sarebbero assoggettati poiché non trattano