Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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l’intera catena del valore aggiunto e inoltre nessuno controlla tale processo. Ma un consolidatore può essere un importante attore del mercato e deve poter essere assoggettato. Grazie alle eccezioni previste al capoverso 2 il Consiglio federale può evitare che imprese minori, come ad es. le tipografie che forniscono talune prestazioni preliminari, vengano assoggettate all’obbligo di notifica. I mittenti che forniscono di tasca propria talune prestazioni preliminari non rientrano nel campo d’applicazione e quindi non sono neppure soggetti all’obbligo di notifica, in quanto non si presentano di fronte a una clientela come fornitore di servizi postali. Tuttavia, il campo d’applicazione dell’obbligo di notifica non può essere circoscritto in modo definitivo e deve essere determinato di caso in caso con riguardo al suo scopo.

L’obbligo di notifica permette un rapido e facile ingresso sul mercato. Se un’impresa adempie il proprio obbligo di notifica e presenta l’opportuna documentazione, di principio può iniziare la propria attività. Il Consiglio federale dovrà stabilire i termini di notifica occorrenti. L’ammissione è concessa a posteriori, rispettivamente l’autorità competente interviene a posteriori se per qualche ragione la notifica dovesse contenere errori o le esigenze di cui all’articolo 6 non fossero rispettate. L’efficacia del controllo non risulta quindi diminuita rispetto all’attuale obbligo di concessione. La PostCom può già intervenire alla sola constatazione di irregolarità in rapporto con la notifica. Contrariamente a oggi, l’autorità di regolazione dispone, all’articolo 28, di un catalogo completo di misure di sorveglianza da adottare in caso di contravvenzione; ad esempio, può imporre obblighi di informazione supplementari o in certi casi rendere pubbliche in forma adeguata le contravvenzioni alla legge. Se fa capo a terzi per i servizi postali offerti (ad es. a imprese subappaltatrici, filiali o sistemi di franchising) il fornitore di servizi postali deve dichiarare tale cooperazione e garantire che i terzi adempiano anch’essi i requisiti dell’articolo 6.

In caso di difficoltà di delimitazione in rapporto con l’assoggettamento di un’impresa, in particolare rispetto a imprese operanti nel ramo della logistica, occorre tener conto non solo del tipo di invii trasportati dall’impresa (invio postale indirizzato), ma anche del processo svolto (in particolare lo smistamento).

Come sinora previsto nell’ambito dell’obbligo di concessione, il Consiglio federale può prevedere eccezioni anche per l’obbligo di notifica (cpv. 2). In primo piano si pensa alle imprese che forniscono servizi postali solo in misura molto limitata e che pertanto, per ragioni di proporzionalità, non sottostanno all’obbligo di notifica. Tuttavia, le imprese non soggette a notifica rientrano comunque nel campo d’applicazione della legge: semplicemente non sottostanno alla procedura qualificata di notifica e di controllo.

Art. 6 Requisiti per i fornitori di servizi postali

L’adempimento delle condizioni menzionate alle lettere a, b e c costituisce la premessa della notifica e quindi dell’ammissione al mercato. Il Consiglio federale definisce i requisiti della prova nonché il tipo e la qualità dei documenti da presentare.

Un requisito fondamentale è quello del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore, previsto alla lettera b. Toccherà alla PostCom sviluppare modelli per il rilevamento delle condizioni di lavoro abituali nel settore partendo dalle esperienze sinora maturate. I principali elementi da tenere in considerazione saranno i salari, il regime applicabile all’orario di lavoro e agli straordinari e la regolamentazione delle