Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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Art. 25 Indennizzo
Grazie al sistema dell’appalto della concessione, di principio è possibile incaricare del servizio universale qualsiasi fornitore in grado di garantire tale servizio a copertura dei costi o attraverso una politica dei prezzi adeguata oppure il fornitore che esige il minor indennizzo. Se viene selezionato un concorrente che con la propria candidatura ha dimostrato di poter assumere l’obbligo del servizio universale a costi netti, detto concorrente ha diritto, in virtù del capoverso 1, a un indennizzo di importo corrispondente prelevato dal fondo alimentato dalle tasse previste all’articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce per via di ordinanza i principi in base ai quali si possono far valere i costi netti dell’obbligo del servizio universale ispirandosi anche alle corrispondenti disposizioni del diritto europeo. I costi netti dell’obbligo del servizio universale corrispondono alla differenza tra il risultato che l’operatore in questione conseguirebbe in assenza di tale obbligo e i costi netti che l’operatore consegue in presenza di tale obbligo. Il capoverso 1 copre anche il caso in cui la concessione è stata rilasciata direttamente a un fornitore: in tale eventualità il concessionario ha diritto all’indennizzo dei costi netti fissati al momento del rilascio della concessione.
Se si rinuncia a una gara d’appalto o se non viene presentata una candidatura adeguata, la PostCom farà capo, fiondandosi sull’articolo 21 capoverso 3, a una o addirittura a più imprese. In virtù del capoverso 2 queste imprese hanno diritto a un indennizzo di importo pari ai costi netti dell’obbligo del servizio universale.
Se viene versato un indennizzo ai sensi del capoverso 1 e del capoverso 2, il concessionario del servizio universale deve fornire ogni anno alla PostCom le informazioni necessarie per il controllo della destinazione della corrispondente somma di denaro ai sensi del capoverso 3. In particolare, deve essere dimostrato che l’indennizzo versato non sia stato utilizzato per sovvenzionamenti trasversali di prestazioni che esulano dal servizio universale. Per analogia con l’articolo 20 capoverso 2, il concessionario deve a tal fine tenere una contabilità separata e disporre di un sistema adeguato di calcolo dei costi. Il Consiglio federale definisce le esigenze contabili e il sistema di calcolo dei costi.
7.1.2.5 La Commissione delle poste (PostCom)
Art. 26 Organizzazione
Le disposizioni contemplate da questa sezione definiscono l’organizzazione e i compiti dell’autorità di regolazione. L’attuale PostReg sarà sostituita da un’autorità commissionale indipendente denominata Commissione delle poste (PostCom), dotata di un segretariato specializzato e organizzata secondo il modello delle già esistenti commissioni di regolazione ComCom e ElCom (PostCom).
Secondo il capoverso 1 il Consiglio federale nomina i membri della Commissione. Questi devono essere esperti indipendenti che non devono avere alcun legame giuridico con un’impresa che fornisce servizi postali. Il Consiglio federale provvede affinché a livello di persone la Commissione sia caratterizzata da una composizione paritaria: la Commissione non deve essere composta esclusivamente da esperti con esperienza nel settore dei servizi postali, bensì anche da persone che difendono gli interessi dei consumatori.