Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine
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Il principio di indipendenza sancito dal capoverso 2 implica l’assenza di assoggettamento a eventuali istruzioni impartite. Ciò significa che la Commissione è indipendente sia dal Consiglio federale sia dal dipartimento al quale è subordinata dal profilo amministrativo. La PostCom ha a disposizione un proprio segretariato specializzato, il quale è dotato di risorse sufficienti per fronteggiare i compiti assegnatigli. Il Consiglio federale definisce nell’ordinanza la ripartizione dei compiti tra la Commissione e il segretariato ispirandosi all’importanza delle decisioni e al principio dell’economia processuale.
Il Consiglio federale esercita la sorveglianza amministrativa sulla gestione della Commissione. Secondo il capoverso 3, nell’ambito di tale sorveglianza approva il regolamento della Commissione sulla propria organizzazione e gestione e inoltre prende atto annualmente del rapporto di attività e degli obiettivi strategici dell’autorità di regolazione.
Art. 27 Compiti
Secondo il capoverso 1 la PostCom vigila sul rispetto della legge ed emana le decisioni a tal fine necessarie. Essa è competente per ogni questione che non viene espressamente attribuita a un’altra autorità. A tal fine adotta le necessarie decisioni nel quadro di quanto prescritto dalla legge ed esercita la vigilanza con gli strumenti di sorveglianza previsti all’articolo 28.
Il compito dell’autorità di regolazione consiste prioritariamente nel disciplinare e sorvegliare l’evoluzione del mercato postale. In tal senso, le sue attribuzioni si limitano a questioni che nascono dall’applicazione della legislazione postale. Le questioni generali di diritto della concorrenza, e in particolare i casi di comportamento inammissibile da parte di imprese che dominano il mercato, sono di competenza delle autorità generalmente competenti in materia di concorrenza, vale a dire della COMCO e del Sorvegliante dei prezzi.
I compiti fondamentali della Commissione delle poste sono enumerati al capoverso 2 per ragioni di trasparenza, ma l’enumerazione non è esaustiva.
La lettera a tocca una tematica importante: quella della vigilanza sui fornitori tenuti a notifica da parte dell’autorità di regolazione. Da un canto, detta autorità verifica annualmente i fornitori annunciati nell’ambito di uno hearing, dall’altro può promuovere ed effettuare inchieste in caso di sospetti. Nel quadro della vigilanza sul mercato ha soprattutto il compito di verificare il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore. Anche qui, per imporre il rispetto di quanto prescritto dalla legge può adottare le misure previste in materia di vigilanza (cfr. art. 28).
Le lettere b a e menzionano i compiti dell’autorità di regolazione nel quadro della garanzia del servizio universale. L’appalto e il rilascio della concessione sono compiti di spettanza della PostCom. La decisione riguardante la rinuncia eventuale a una gara d’appalto è di sua esclusiva competenza. Secondo la lettera c l’autorità di regolazione verifica periodicamente, laddove necessario almeno una volta l’anno, i rapporti del concessionario, rispettivamente, nel periodo in cui è previsto il monopolio fino a 50g, i rapporti della Posta Svizzera sulla qualità del servizio universale. Il concessionario, rispettivamente la Posta Svizzera, deve fornire le informazioni a tal fine necessarie (cfr. art. 16 cpv. 1). Inoltre, nell’ambito del servizio universale verifica l’indipendenza dei prezzi dalle distanze e il rispetto dei limiti massimi di prezzo stabiliti dal Consiglio federale nell’ambito del monopolio. Se constata che le