Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/32: Revisione totale della legislazione postale (legge sulle poste e legge sull'organizzazione della posta) · 50 pagine

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prescrizioni legali o la concessione non sono rispettate, adotta le opportune misure. Secondo la lettera d, inoltre, la PostCom è competente anche per lo svolgimento della procedura prevista in caso di chiusura o trasferimento di un punto d’accesso presidiato. Oggi, se un punto d’accesso presidiato viene chiuso o trasferito contro la volontà dei Comuni interessati, è già prevista la possibilità di sottoporre la decisione della Posta Svizzera al vaglio di una commissione indipendente. In futuro questa procedura sarà condotta dalla PostCom, la quale valuterà se le prescrizioni della legge relative alla garanzia dell’accesso vengono rispettate. La Commissione emette una raccomandazione non vincolante all’intenzione del concessionario del servizio universale. Come sinora, il diritto di adire la Commissione è riconosciuto esclusivamente ai Comuni interessati, ma non ai singoli cittadini. Il concessionario del servizio universale decide in via definitiva tenendo conto della raccomandazione della Commissione. La Commissione delle poste è inoltre responsabile, in virtù della lettera e, della riscossione e dell’utilizzazione dei contributi prelevati per finanziare il servizio universale, fissa i contributi dovuti dai singoli fornitori in base ai principi stabiliti dal Consiglio federale nell’ordinanza e amministra il fondo.

Secondo la lettera f la Commissione delle poste decide i prezzi applicabili per l’accesso ai servizi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge se le parti alla trattativa non riescono a intendersi. Nel fissare i prezzi la Commissione si ispira ai principi previsti nella legge e nell’ordinanza.

Inoltre, la lettera g incarica la PostCom di istituire l’organo di conciliazione previsto all’articolo 32 capoverso 1 per le questioni riguardanti i consumatori e la protezione dei dati oppure delega a terzi il compito di istituire tale organo. Dal profilo delle persone e della materia l’organo di conciliazione deve essere indipendente dall’autorità di regolazione da un lato e dai fornitori di servizi postali dall’altro. La PostCom è incaricata di sovrintendere alla tempestiva ricerca di una soluzione per l’istituzione dell’organo di conciliazione con il concorso di tutti gli interessati. La soluzione dovrebbe consistere primariamente nel ricorso a una fondazione indipendente responsabile dell’organo di conciliazione.

Durante il periodo del monopolio, la PostCom ha anche il compito di verificare il rispetto del divieto del sovvenzionamento trasversale. Questo compito non viene enumerato espressamente ma è dedotto dall’articolo 20. La PostCom è competente anche a dirimere le controversie in rapporto con le deroghe relative al recapito e per l’allestimento di cassette delle lettere e impianti di distribuzione al domicilio del destinatario (cfr. art. 15 cpv. 2). Il Consiglio federale definirà le necessarie procedure nell’ordinanza.

In tutti gli ambiti di competenza, la PostCom emana le proprie risoluzioni sotto forma di decisione. Contro tali decisioni è dato il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Secondo il capoverso 3 la Commissione delle poste ha il compito di sorvegliare l’evoluzione del mercato postale. A tal fine raccoglie e interpreta le necessarie informazioni. Basandosi sui propri riscontri, può informare il Consiglio federale e il pubblico e in particolare evidenziare, nel quadro del proprio rapporto di attività, eventuali necessità di intervento a livello legislativo. Le informazioni e i ragguagli a tal fine necessari devono essere messi a disposizione dai fornitori (cfr. art. 12 cpv. 2). Se i fornitori non adempiono i loro obblighi di informazione, la PostCom ha la possibilità di emanare un’opportuna decisione. Non è invece competente per la valutazione, o meglio per la verifica, dell’efficacia della legge sulle poste. In virtù