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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 8 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 3

4.1.4 Controlli del carico dell’asse e del peso effettivo

Il veicolo deve essere condotto sulla pesa a ponte in modo da essere allineato sul suo asse longitudinale. L’asse singolo, il gruppo di assi o il veicolo da pesare devono possibilmente essere posizionati il più possibile al centro della pesa a ponte. Il veicolo non deve potersi mettere in movimento da sé quando la leva del cambio è in posizione di “folle” e il freno di stazionamento è allentato. Se si mette in movimento con un’inclinazione dell’asse longitudinale pari a un massimo del 2 per cento deve essere bloccato mediante un cuneo dietro a una ruota non posizionata sulla bilancia.

Se si determinano contemporaneamente i carichi degli assi, viene dapprima condotto sulla bilancia l’asse anteriore, poi l’intero veicolo; il carico dell’asse posteriore può essere determinato calcolando la differenza tra i due valori rilevati.

Se su una pesa a ponte è adattata una pesa asse per asse si determinano con questa esclusivamente i carichi di ogni asse singolo di un gruppo di assi.

È necessario provvedere affinché il carico non si sposti durante l’intera procedura

4.1.5 Regolamentazione speciale per i veicoli che trasportano carichi liquidi

Per i veicoli trasportanti carichi liquidi in cisterne è permesso controllare con la pesa a ponte o una bilancia asse per asse solo il peso effettivo, dato che è impossibile escludere leggere variazioni del carico dell’asse anche sulle pese a ponte senza inclinazione (n. 4.1.3).

4.1.6 Correzione del valore misurato (art. 15 O-OCCS)

La correzione del valore misurato per pese a ponte e bilance pesaruote si fonda sull’articolo 15 O-OCCS. Il valore risultante costituisce il fondamento della sanzione per superamento non ammesso del peso effettivo e/o del carico dell’asse.

Se su una pesa a ponte è adattata una pesa asse per asse e i carichi degli assi singoli vengono cumulati a scopo comparativo con il risultato della pesa a ponte, entrambi i risultati non possono divergere l’uno dall’altro di oltre il 3 per cento. Se lo scarto è superiore, l’apparecchio non può più essere utilizzato fino alla prossima verificazione successiva (cfr. n. 1.4).

Taluni pesi prescritti costituiscono pesi minimi:

- per i veicoli o le combinazioni di veicoli la cui velocità massima

può superare 40 km/h, il peso sugli assi motori non deve essere inferiore al 25 per cento del rispettivo peso effettivo (peso minimo d’aderenza, art. 67 cpv. 4 ONC; RS 741.11).

- il carico deve essere collocato in modo che gli assi sterzabili porti-

no almeno il 20 per cento del peso effettivo e, per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all’asse (art. 73 cpv. 1 ONC).