Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 28 pagine

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monopolio. I prezzi non vengono fissati in funzione delle applicazioni della ricerca bensì degli esiti conseguiti sul mercato;

- è incontestato che le perdite dei produttori a ragione dell’esaurimento internazionale vanno a

vantaggio dei consumatori e degli importatori in parallelo. Nessuno importa beni se non può conseguire un utile e il consumatore acquista un prodotto importato in parallelo soltanto se può beneficiare di un prezzo più vantaggioso. Non è possibile commisurare in modo preciso

l’ammontare della ripartizione dei proventi tra queste due categorie. È tuttavia determinante che le ricadute si rivelino positive per il benessere generale della Svizzera;

- è possibile differenziare i prezzi anche con il sistema dell’esaurimento internazionale, ad esempio

mediante sistemi di distribuzione selettiva organizzati dal titolare stesso. I costi andrebbero

tuttavia a carico della catena di creazione di valore aggiunto del titolare e non potrebbero essere scaricati sullo Stato. L’applicazione di prezzi differenziati spetta ai produttori medesimi;

- l’esaurimento internazionale garantisce che non si possa limitare in modo generalizzato le

importazioni, bensì soltanto in modo mirato in presenza di interessi pubblici preponderanti. La combinazione dell’esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti con misure di carattere

amministrativo corrisponde dunque molto meglio alle esigenze richieste della libertà di commercio garantita dalla Costituzione e al principio della proporzionalità di quanto non faccia l’esaurimento nazionale, che conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo e non giustificato nell’ambito del commercio internazionale;

- già attualmente a causa della revisione della legislazione sui cartelli il diritto svizzero della

concorrenza si trova in contraddizione con un’applicazione rigida del principio dell’esaurimento nazionale. La legislazione sui cartelli prevede espressamente la possibilità di sanzionare gli abusi. Tale approccio resta tuttavia soltanto teorico visto che segnatamente a ragione degli

approfondimenti richiesti (analisi sistematica dei criteri d’intervento nel caso specifico sia nel caso di accordi contrari alla concorrenza sia dell’abuso di una posizione dominante il mercato) risulta difficilmente applicabile;

- uno degli effetti positivi dei prezzi differenziati è senza dubbio il rifornimento di Paesi a basso

potere d’acquisto con farmaci a bassissimo costo. Ci si può dunque chiedere in che misura tali pratiche saranno ancora possibili dopo l’abolizione del divieto delle importazioni parallele. A tale quesito non è possibile rispondere in modo inequivocabile. Occorre tuttavia rilevare che la

possibilità di importare in parallelo i medicamenti viene determinata soprattutto dalle norme in materia di ammissione e dalle prescrizioni sull’imballaggio, e che la legislazione dell’OMC vieta la reimportazione di medicamenti forniti ai Paesi in via di sviluppo a prezzi vantaggiosi

indipendentemente dalla regola dell’esaurimento.

9 Cantoni (SZ, OW, ZG, BS, BL, SH, VS, NE, JU), 2 partiti (PLR, UDC), economiesuisse, USI nonché 14 altre organizzazioni (Aebi, Centre patronal, EML, FER, HKBB, Interpharma, PA, Promarca, SGCI, Stadler, Swissmem, Syngenta, VSIG, VIPS) respingono l’esaurimento internazionale senza deroghe. Secondo il Cantone SO il passaggio all’esaurimento internazionale nel diritto brevettuale andrà

ridiscusso a tempo debito.

Il rifiuto dell’esaurimento internazionale senza deroghe è motivato come segue (a tal proposito vi sono molte analogie con le motivazioni che sfociano nell’approvazione dell’esaurimento nazionale; n. 3.1.1):

- un cambiamento di sistema toglierebbe ai titolari di brevetti la possibilità di adeguare i prezzi in

funzione della concorrenza. Il titolare di un brevetto deve poter adeguare il prezzo del suo bene brevettato alle condizioni locali dei Paesi di sbocco senza dover temere reimportazioni. Soltanto in tal modo è possibile rifornire i mercati dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti con beni innovativi e protetti da brevetti. Dopo il passaggio all’esaurimento internazionale ciò non sarebbe più

possibile o soltanto in misura molto limitata. Ma proprio per i mercati dei Paesi emergenti è

importante che le imprese svizzere restino presenti con nuovi prodotti d’esportazione

concorrenziali;