Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 28 pagine
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accordo. Il passaggio all’esaurimento internazionale può essere organizzato in modo pragmatico e rispettando gli interessi legittimi della Svizzera. Questo approccio permette di attuare risparmi
ammontanti a miliardi di franchi per i beni brevettati come ad esempio i farmaci, i computer,
l’intrattenimento elettronico, gli elettrodomestici, le automobili. I Paesi in via di sviluppo
continuerebbero a poter accedere a farmaci con prezzi bassissimi e la nostra industria farmaceutica a beneficiare di protezione. Ciò permetterebbe di mantenere intatta la funzione del brevetto come incentivo alla ricerca e non occorrerebbe temere le importazioni parallele da Paesi che dispongono di un potere d’acquisto completamente diverso rispetto al Paese in cui è stato depositato il brevetto. Per la ricerca svizzera non ne risulterebbe conseguentemente alcuna ripercussione. Secondo Helsana una concorrenza dei regimi nel caso di tale variante non comporterebbe effetti negativi. La SRF ritiene che occorra eventualmente un trattato internazionale.
Come eventualità in caso di abbandono dell’esaurimento nazionale, di cui è fautore, anche OW propone una limitazione dell’esaurimento internazionale a una cerchia ben determinata di Stati.
Economiesuisse ritiene inadeguate le soluzioni globali nel diritto brevettuale, come ad esempio
l’allestimento di un elenco contenente determinati Paesi. Così facendo non si tiene debitamente conto della circostanza che prodotti diversi presentano anche caratteristiche specifiche differenziate. Per tale motivo i servizi competenti non potranno fare a meno di esaminare in ogni singolo caso
l’esistenza di condizioni equivalenti e di pronunciare le pertinenti decisioni con effetto pregiudiziale.
3.5.3 Regime modificato
In occasione della votazione finale del 22 giugno l’Assemblea federale ha approvato il regime previsto dall’articolo 9a LBI. Nessuno deve poter ostacolare l’importazione parallela, ammessa dall’attuale legge, di beni protetti da un diritto di marchio o d’autore aggiungendovi una componente brevettata di secondaria importanza. Al fine di migliorare l’efficacia del regime, il PPD, Interpharma, SRF e VSIG propongono alcune modifiche del disciplinamento.
Secondo il PPD e la SRF l’articolo 9a LBI va modificato in due punti: la possibilità di importare
parallelamente va estesa a tutti i beni in cui una componente brevettata riveste un’importanza
trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Attualmente l’applicazione si limita soltanto a beni coperti da diritti di protezione della proprietà intellettuale (diritti di marchio e d’autore). Inoltre va prevista un’inversione dell’onere della prova. Non spetta all’importatore in parallelo
dimostrare che la componente brevettata del bene è di secondaria importanza. È invece il titolare del brevetto che deve dimostrare che la componente brevettata costituisce un elemento essenziale.
Secondo Interpharma con il nuovo disciplinamento vi è il rischio di giungere davanti ai tribunali già a livello di produttore o importatore esclusivo. Quest’ultimo deve rendere verosimile che il brevetto da lui rivendicato per il suo prodotto (di marca) non è di secondaria importanza. Occorre eventualmente chiedersi se non sia il caso di concretizzare ulteriormente l’impostazione di siffatta clausola affinché nei casi problematici possa venir applicata in modo più efficace.
Per VSIG è necessario impedire che sia possibile ostacolare le importazioni ricorrendo a brevetti marginali. In caso contrario si ostacolerebbero le importazioni a mezzo della brevettabilità di
innovazioni di scarsa rilevanza (come ad es. imballaggi).
3.5.4 Diversi
La SRF chiede che alla Commissione della concorrenza siano messi a disposizione strumenti più efficaci al fine di perseguire reati in virtù del diritto dei cartelli. La Commissione della concorrenza deve poter agire sponte sua e non soltanto su denuncia.
La MRS sostiene l’«importazione parallela singola», ossia l’importazione individuale di farmaci
soggetti a prescrizione medica e in vendita libera (prodotti originali, generici) dall’estero. Secondo la MRS il motivo principale per cui tali importazioni individuali non sono ammesse risiede nella resistenza