Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 28 pagine
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- la concorrenza non si esercita soltanto a livello del prezzo bensì anche a livello della prestazione
(innovazione). Visto che oggigiorno il mercato già offre beni sostitutivi in alternativa ai prodotti brevettati, la concorrenza tra tali beni fungibili resta intatta. I prezzi vengono dunque fissati dal mercato;
- la valutazione delle relazioni esistenti tra prezzi differenziati e diverse condizioni di mercato è
compito del diritto sulla concorrenza. Inoltre, con la precisazione inserita nella legge sui cartelli (art. 3 cpv. 2 LCart), l’introduzione di sanzioni dirette (art. 49a LCart) e una posizione molto restrittiva della Comco per quanto concerne gli accordi verticali, gli strumenti in materia di diritto della concorrenza contro protezioni territoriali abusive del mercato sono già stati notevolmente inaspriti. Ora si tratta dunque di sfruttare a fondo gli strumenti disponibili prima di chiedere cambiamenti di sistema nel diritto dei brevetti;
- il regime previsto dall’articolo 9a LBI accolto in occasione della votazione finale del 22 giugno
2007 fa in modo che si possano importare beni di cui è brevettata soltanto una componente di secondaria importanza;
- chiunque auspichi impedire un’importazione fondandosi sui diritti conferitigli dal brevetto deve in
ultima analisi farli valere davanti al giudice. Dal momento che il titolare del brevetto in qualità di attore ha l’onere della prova, accetta sempre anche il rischio non sottovalutabile di giungere davanti ai tribunali e dunque anche un pertinente rischio di spese. Inoltre se il suo modo di agire venisse considerato una limitazione illecita della concorrenza, dopo l’ultima revisione della legge sui cartelli deve attendersi una sanzione non indifferente (cfr. art. 49a LCart);
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i diritti effettivi conferiti dal brevetto svizzero
comprendono tassativamente la messa in commercio esclusiva di prodotti brevettati, alle
condizioni garantite dall’ordinamento giuridico ed economico in Svizzera. Soltanto l’esaurimento nazionale soddisfa pienamente tale esigenza.
Per quanto concerne il settore dei farmaci sono stati sollevati gli argomenti seguenti:
- è ben vero che nel caso di farmaci ad alta intensità brevettuale vi sono notevoli differenze di
prezzo rispetto all’estero, tuttavia in questo settore si riscontrano anche forti distorsioni della concorrenza a ragione di prezzi amministrati dallo Stato;
- studi effettuati a livello europeo hanno dimostrato che il risparmio risultante dalle importazioni
parallele è trascurabile se paragonato alla globalità della spesa sanitaria. Da due terzi a quattro quinti della differenza di prezzo tra Paese produttore e Paese destinatario si distribuiscono sugli intermediari;
- nel corso degli ultimi anni sono stati presi diversi provvedimenti per calmierare i costi dei
medicamenti i cui effetti sono tangibili. Nell’ambito dei medicamenti brevettati i prezzi svizzeri si situano ai livelli della Germania per quanto concerne i prezzi alla produzione. Le restanti
differenze di prezzo esistenti rispetto agli altri Paesi europei potrebbero essere eliminate mediante un controllo costante dei prezzi dei medicamenti brevettati.
7 Cantoni (BE, LU, SG, GR, AG, TG, TI), 3 partiti (PPD, PS, PEV), 3 associazioni di categoria del mondo economico (USAM, USC, USS), 5 organizzazioni dei consumatori (ACSI, CFC, FRC, KF,
SKS), 3 aziende del commercio al dettaglio nonché la loro comunità d’interessi (z, Denner, Migros, IG DHS), la Comco nonché altre 12 organizzazioni (AROPI, EML, Helsana, HS, IHK, JS, nebs, Orifarm, Prométerre, UPSC, SRF, Suisseporcs) e un privato (PP) si esprimono (esplicitamente o
implicitamente) contro il sistema dell’esaurimento nazionale senza eccezioni.
Il rifiuto dell’esaurimento nazionale senza eccezioni viene motivato come segue:
- l’esaurimento nazionale nel diritto brevettuale permette ai titolari del brevetto di impedire la
rivendita transfrontaliera e di conservare la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda dello sbocco geografico. Il diritto esclusivo d’importazione limita la concorrenza dei prezzi
mediante una barriera all’importazione. Il sistema dell’esaurimento nazionale ha come
conseguenza un mercato chiuso con prezzi più elevati. Istituisce a favore dei titolari di brevetti