Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 28 pagine
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- non si comprende perché i consumatori svizzeri debbano contribuire a sovvenzionare i prezzi dei
consumatori stranieri, visto che un numero elevato di prodotti per i quali è stato pagato un prezzo troppo elevato proviene da produttori stranieri;
- in molti casi l’effettiva esistenza di brevetti è poco chiara. Ciò comporta che, per timore che
vengano intentati dei processi, non si proceda alle importazioni parallele neppure quando non esiste alcun brevetto e dunque neppure diritti di esclusiva del titolare di un brevetto. Come il commercio in generale, anche il commercio parallelo necessita di chiare condizioni quadro e di certezza giuridica. Senza chiarezza e certezza del diritto nel caso di un prodotto specifico gli importatori in parallelo e gli importatori commerciali diretti prenderanno le distanze dal commercio parallelo;
- il Consiglio federale potrebbe affrontare le distorsioni di mercato risultanti dalla libera importazione
di prodotti brevettati a mezzo degli strumenti economici esterni già esistenti (legge federale sulle 9
misure economiche esterne ). Non servono disposizioni derogatorie in materia di diritto dei brevetti.
Per quanto concerne il settore dei farmaci sono stati sollevati gli argomenti seguenti:
- è possibile ipotizzare che l’importazione parallela favorisca la messa in circolazione di
medicamenti che non corrispondono alle esigenze qualitative, di sicurezza e d’efficienza poiché provenienti ad esempio da Paesi nei quali potrebbero essere stati contraffatti. Inoltre
l’importazione parallela potrebbe dar luogo all’importazione di medicamenti provenienti da Paesi sul cui mercato sono stati immessi a un prezzo inferiore per motivi di carattere umanitario. Tali circostanze vanno esaminate e, se del caso, occorre prevedere le pertinenti modifiche di legge. Tuttavia siffatti timori non sono sufficienti per giustificare un rifiuto nei confronti di un cambiamento di sistema.
I Cantoni ZG, FR e SO respingono un abbandono del principio dell’esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti, ma si dicono favorevoli a deroghe settoriali ai sensi dell’articolo 27b LAgr per mezzi di produzione e beni d’investimento agricoli brevettati (cfr. in merito n. 3.1.2). Con la loro approvazione dell’esaurimento nazionale i Cantoni ZG e SO auspicano dare la priorità agli interessi della ricerca e dello sviluppo del nostro Paese. ZG condivide gli argomenti del rapporto esplicativo in relazione al dibattito sui prezzi. Non è la protezione brevettuale ad essere la componente che incide sul prezzo elevato, bensì altri fattori. Sono gli ostacoli tecnici al commercio a costituire uno dei fattori principali. Ora tuttavia, con l’introduzione unilaterale del principio del «Cassis de Dijon», tali ostacoli dovrebbero in ampia misura venir rimossi. ZG adduce inoltre che l’economia svizzera in generale e il benessere di cui gode più in particolare non si fondano sulla produzione di beni di massa e sulla leadership dei costi. Anzi, la principale risorsa della Svizzera è proprio costituita dal sapere e dalla forza innovativa. Per l’attività di ricerca e lavorativa in Svizzera sarebbe fatale sacrificare questo vantaggio
concorrenziale sull’altare dei beni di massa. Secondo FR per la Svizzera potrebbe rivelarsi
interessante l’esaurimento regionale. FR respinge tuttavia tale opzione in considerazione di una possibile ripresa dell’acquis communautaire nel diritto immateriale. FR si dice conseguentemente favorevole a sancire nella legge l’esaurimento nazionale e prende in considerazione deroghe
settoriali. Anche JU è favorevole a definire nella legge l’esaurimento nazionale e a mantenere la deroga prevista ai sensi dell’articolo 27b LAgr. Un abbandono dell’esaurimento nazionale potrebbe entrare in linea di conto soltanto nel quadro di accordi internazionali.