Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 44 pagine

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Classificazione: Mut. Cat. 2; Carc. Cat.1; Ripro. Cat. 2

Simbolo: T (tossica); Xi (irritante)

Frasi R: 41 (rischio di gravi lesioni oculari), 43 (può provocare sensibilizzazione per

contatto con la pelle), 45 (può provocare il cancro), 46 (può provocare altera-

zioni genetiche ereditarie), 60-61 (può ridurre la fertilità, può danneggiare i

bambini non ancora nati.)

Dato il suo impatto ambientale, la pece di catrame, sulla base del tipo e della presenza di PAH, deve essere classificata pericolosa per l’ambiente con il simbolo N e le frasi R 50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico). Inoltre, la pece di catrame, a causa dei suoi costituenti, adempie altresì ai criteri del Regolamento REACH per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT). Ciò riguarda anche gli oli di catrame, come

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viene illustrato nel sottocapitolo sulle pitture e lacche .

La pece di catrame di carbone fossile, il cui consumo annuo nell’UE è pari a 320 000 t, è utilizzata in primo luogo quale legante nella produzione di anodi nell’industria dell’alluminio. Nel 2003, il consumo come legante nella produzione dei piattelli per il tiro utilizzati dalle associazioni venatorie e sportive ammontava a circa 5800 t e il consumo di pece di catrame per la produzione di vernici anticorrosione a 4700 t. Per la costru-

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zione di strade sono state impiegate altre 800 t di pece di catrame.

Allo stato attuale delle conoscenze, nell’UE l’impiego della pece di catrame quale legante nei prodotti da costruzione è stato limitato in Germania e nei Paesi Bassi. In Germania, conformemente alle regole tecniche per le sostanze pericolose TRGS 551, la pece di catrame non può essere utilizzata nella costruzione di strade. Anche l’impiego di masse impermeabilizzanti per giunti con questo legante, ad esempio nella costruzione di

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aeroporti e strade, è vietato Nei Paesi Bassi, l’impiego di prodotti da costruzione contenenti catrame è regolamentato nel “Baustoffbeschluss” (decreto sul materiale da costruzione) concernente la protezione dei suoli e delle acque di superficie. Questo decreto

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vieta l’utilizzazione di pavimentazioni contenenti catrame . Diversamente da quanto avviene nei due Paesi citati, la Svizzera, nelle sue leggi sull’ambiente e sui prodotti chimici, non prevede attualmente nessuna restrizione o divieto per la immissione sul mercato e l’utilizzazione di catrame in prodotti per la costruzione di superfici consolidate.

La procedura da seguire per il riciclaggio di pavimentazioni contenenti catrame è indi-

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cata nella direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997 . Nel corso delle discussioni in seno alla Conferenza dei Capi dei servizi cantonali per la protezione dell’Ambiente (CCA) è emerso che le raccomandazioni espresse dalla direttiva summenzionata sono state applicate in maniera molto differente da un Cantone all’altro. Poiché era comunque previsto di aggiornare allo stato più recente della tecnica la diret-

2 Cfr. European Chemicals Bureau: PBT Information System (http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=pbt)

3 European Union Risk Assessment Report: Coal tar pitch, high temperature (CAS No. 65996-93-2). Draft of July 2007 (HH). Rapporteur: The Netherlands.

4 Regole tecniche per sostanze pericolose: Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material (TRGS 551). Ausgabe: Juli 1999 mit Änderungen und Ergänzungen: BArbBl. Heft 6/2003.

5 Building Materials Decree (Texts and explanatory notes). Sdu Uitgevers The Hague 1999. Compilers: Soil Directorate, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. (http://international.vrom.nl/pagina.html?id=7439)

6 Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali. Conglomerato bituminoso, materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non separato. 2a edizione aggiornata, Berna 2006.