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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine

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Art. 91 cpv. 4

4Abrogato

Art. 100a (nuovo)

Sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti (MIDES)

1 L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione (MIDES) per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti. Tale sistema consente il trattamento dei dati personali di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l'articolo 3 lettere c ed d della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati. Consente inoltre il controllo delle pratiche, lo svolgimento della procedura d'asilo nonché la pianificazione e l'organizzazione della sistemazione negli alloggi.

2 MIDES contiene i dati personali seguenti:

a. dati riguardanti l'identità delle persone registrate, segnatamente cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nome dei genitori;

b. verbali degli interrogatori sommari effettuati presso i centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti secondo gli articoli 26 capoverso 2 e 22 capoverso 1;

c. dati biometrici;

d. dati riguardanti l'alloggio e lo stato della pratica.

3 I richiedenti l'asilo vanno informati segnatamente sullo scopo del trattamento dei dati e sulle categorie dei destinatari dei dati.

4 I terzi incaricati dall'Ufficio federale di procurare i dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di garantire l'amministrazione e l'assistenza nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi presso gli aeroporti possono essere autorizzati a trattare in MIDES i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a, c ed d. L’Ufficio federale si assicura che rispettino le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

5 Se la domanda d'asilo è depositata in un aeroporto, l'autorità competente può inoltre, in virtù dell'articolo 22 capoverso 1, registrare in MIDES dati sui motivi d'asilo. L’Ufficio federale si assicura che l’autorità rispetti le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

6 Hanno accesso a MIDES i collaboratori dell'Ufficio federale, nonché i terzi e le autorità incaricate secondo i capoversi 4 e 5, nella misura in cui l’adempimento dei loro compiti lo richieda.

7 I dati personali di cui al capoverso 2 lettera a sono ripresi nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

7 RS 235.1