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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine

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5ter Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5bis.

Art. 85 cpv. 5

5 Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell’attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di domicilio o un alloggio nel Cantone alle persone ammesse provvisoriamente che non sono state riconosciute come rifugiati e percepiscono l'aiuto sociale.

Art. 87 cpv. 1 lett. a

1 La Confederazione versa ai Cantoni:

a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi.

Titolo prima dell'articolo 95a:

Sezione 3: Obblighi delle società aeroportuali

Art. 95a (nuovo) Alloggi messi a disposizione dalle società aeroportuali

Le società aeroportuali sono tenute a mettere a disposizione degli stranieri che all'aeroporto si vedono rifiutare l'entrata o il prosieguo del viaggio alloggi adeguati e a basso costo, sul territorio dell'aeroporto, fino all'esecuzione dell'allontanamento o fino all'entrata.

Art. 102 titolo, cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2

Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l'età

1bis Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, il centro di registrazione e di procedura può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.

2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso 1 e ne disciplina l’accesso.

Art. 103a (nuovo) Controllo di confine automatizzato all'aeroporto

1 Le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti possono applicare una procedura automatizzata di controllo di confine. Serve a semplificare il controllo delle persone che partecipano a tale procedura all'entrata nello spazio Schengen nonché alla partenza dallo spazio Schengen.

2 Possono partecipare alla procedura automatizzata di controllo di confine esclusivamente le persone che possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi