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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine

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alle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone13 o della Convenzione AELS14.

3 La partecipazione richiede un passaporto biometrico o una carta di partecipazione sulla quale vengono registrati i dati biometrici. Per realizzare la carta di partecipazione, le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine possono rilevare dati biometrici.

4 Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta di partecipazione possono essere confrontati con quelli del sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) e del Sistema d'informazione di Schengen (SIS).

5 L'autorità incaricata di effettuare i controlli di confine gestisce un sistema d'informazione. Serve ad elaborare i dati personali di chi prende parte alla procedura automatizzata di controllo di confine e necessita di una carta di partecipazione. Il sistema d'informazione non contiene dati biometrici. Gli interessati vanno informati preliminarmente in merito allo scopo dell'elaborazione dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

6 Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni d’adesione, l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione nonché l’elenco dei dati personali da trattare nel sistema d'informazione.

Art. 117 cpv. 3 (nuovo)

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 121 titolo, cpv. 1, 2 e 3 (nuovi)

Messa al sicuro e confisca di documenti

1 Le autorità e i servizi amministrativi possono, secondo le istruzioni dell'Ufficio federale, confiscare i documenti di viaggio e di legittimazione falsi o falsificati nonché i documenti di viaggio e di legittimazione autentici qualora vi siano indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto.

2 La messa al sicuro o la confisca secondo il capoverso 1 è possibile anche qualora vi siano indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o di legittimazione autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

3 Sono considerati documenti di legittimazione ai sensi del capoverso 1 i certificati d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità dello straniero.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

1 Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge sono rette dal nuovo diritto, ad eccezione dei capoversi 2 e 3.

13 RS 0.142.112.681

14 RS 0.632.31