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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine
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fornire indicazioni sull’identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il capoverso 5.
Art. 12 cpv. 3
3 Abrogato
Art. 16 cpv. 2, 3 e 4 (nuovi)
2 La decisione dell'Ufficio federale è notificata di norma nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente.
3 L'Ufficio federale può scostarsi dalla norma di cui al capoverso 2 se:
a. il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale;
b. in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
c. il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione e di procedura ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.
Art. 17 cpv. 3bis (nuovo)
3bis Se sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, l'Ufficio federale può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.
Art. 17b
Abrogato
Art. 19 cpv. 1, 1bis e 2 (abrogato)
1 La domanda d’asilo deve essere depositata in occasione del controllo di confine in un aeroporto svizzero, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro di registrazione e di procedura.
1bis Può depositare una domanda solo chi si trovi alla frontiera svizzera o sul territorio della Svizzera.
2Abrogato
3 In occasione del deposito della domanda, il richiedente è informato dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo.
Art. 20
Abrogato