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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine
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Art. 22 cpv. 3, 2° periodo
3 Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, l’Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell’alloggio sono a carico dell'Ufficio federale. Le società aeroportuali mettono a disposizione alloggi a basso costo.
Art. 26 titolo e cpv. 2bis
Centri di registrazione e di procedura
2bis Abrogato
Art. 32 cpv. 2 lett. e
Abrogato
Art. 34 cpv. 2 lett. b e cpv. 3
2 Di norma non si entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:
b. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
3 il capoverso 2 lettere b, c ed e non si applicano se vi sono indizi che lo Stato terzo, nel singolo caso, non offra una protezione effettiva dal respingimento secondo l’articolo 5 capoverso 1.
Art. 36 cpv. 1 lett. a, lett. b (abrogata) e cpv. 2
1Un’audizione secondo gli articoli 29 e 30 ha luogo nei casi di cui:
a. agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a ed f, 33 e 34 capoverso 1;
b. abrogata
c. all’articolo 35a capoverso 2, se nella procedura sinora svolta non vi è stata alcuna audizione o la persona interessata, avvalendosi del diritto di essere sentita, adduce nuovi elementi, e vi sono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
2 Negli altri casi secondo gli articoli 32, 34 e 35a, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.
Art. 38 Concessione dell’asilo senza ulteriori chiarimenti
L’asilo è accordato al richiedente in seguito all’audizione e senza procedere a ulteriori chiarimenti se questi può provare o rendere verosimile la qualità di rifugiato e non esiste motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 53–54.
Art. 41 cpv. 2
2 Abrogato