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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine

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Allegato (n. II)

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 16 dicembre 200510 sugli stranieri (LStr) è modificata come segue:

Art. 55 (nuovo) Contributi finanziari

1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione professionale e sociale degli stranieri, compresi i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno.

2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese dell'aiuto sociale secondo l'articolo 87 e gli articoli 88 e 89 della legge sull'asilo, sono versati in via forfettaria. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone. È fatto salvo un finanziamento secondo il capoverso 3.

3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento e la promozione di programmi cantonali di integrazione e per progetti di portata nazionale. Di regola, i contributi sono accordati unicamente se Cantoni, Comuni o terzi garantiscono una congrua partecipazione alle spese. Il coordinamento e l'espletamento delle attività nel quadro dei progetti possono essere affidati a terzi.

4 L’importo annuo massimo dei contributi secondo il capoverso 3 è fissato nel preventivo.

5 Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina le modalità d’applicazione secondo il capoverso 3.

Art. 58 (nuovo) Commissione della migrazione

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

2 La commissione tratta questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall'entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, compresi quelli rientranti nel settore dell'asilo.

3 Collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali, con i servizi e le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri, nonché con le organizzazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nei settori della migrazione. Prende parte allo scambio internazionale di opinioni ed esperienze.

10 RS 120.20