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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine

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Art. 112

Abrogato

Art. 114

Abrogato

Art. 115 periodo introduttivo e lett. d (nuova)

È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

d. ha prestato mano, con l'intenzione di arricchirsi, a un reato ai sensi dell'articolo 116 lettera c, segnatamente alla sua pianificazione e organizzazione.

Art. 116 lett. c e d (nuove)

È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 115, chiunque:

c. da richiedente l'asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'articolo 54.

d. ha prestato mano a un reato ai sensi della lettera c, segnatamente alla sua pianificazione e organizzazione.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...

1 Fatti salvi i capoversi 2-5, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

2 Per quanto concerne le domande di riesame e le domande multiple, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal diritto vigente nel tenore del 1° gennaio 2008. Gli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 sono retti dal capoverso 1.

3 Per quanto concerne le domande d'asilo pendenti depositate all'estero secondo gli articoli 19 e 20, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge sono rette dal diritto vigente secondo gli articoli 12 capoverso 3, 19 capoversi 1 e 2, 20, 38, 41 capoverso 2, 52 capoverso 2 e 68 capoverso 3, nel tenore del 1° gennaio 2008.