Progetto
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Titolo prima dell’articolo 111b (nuovo):
Sezione 3: Riesame e domande multiple
Art. 111b (nuovo) Riesame
1 L'Ufficio federale, su domanda del richiedente, procede al riesame di una decisione in materia d'asilo e di allontanamento passata in giudicato se il richiedente allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti.
2 I motivi indicati nel capoverso 1 non sono considerati motivi di riesame se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione in materia d'asilo o mediante un ricorso contro quest’ultima.
3 La domanda di riesame motivata dev’essere indirizzata per scritto all’Ufficio federale entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Per il resto, la procedura è retta dagli articoli 66–68 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.
4 La presentazione di una domanda di riesame non sospende l’esecuzione, a meno che l’autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.
Art. 111c (nuovo) Domande multiple
Le domande d'asilo presentate entro due anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si applicano per analogia i motivi di non entrata nel merito di cui agli articoli 32 - 35a.
Art. 111d (nuovo) Emolumenti
1 Qualora respinga la domanda di riesame o le domande multiple o non entri nel merito, l’Ufficio federale riscuote un emolumento. Se la domanda è parzialmente accolta, l’emolumento è ridotto. Non sono assegnate indennità.
2 A richiesta, l’Ufficio federale esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame o la cui nuova domanda d'asilo non sembri a priori destinata all’insuccesso.
3 L’Ufficio federale può esigere dal richiedente un anticipo dell’emolumento, sino all’importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se:
a. sono date le premesse di cui al capoverso 2; o
b. nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesame o la nuova domanda d'asilo non sembri a priori destinata all’insuccesso.
4Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell’emolumento e l’ammontare dell’anticipo.